AVS: PENSIONAMENTO FLESSIBILE

Buongiorno Sig. Crugnola,

sono una vostra tesserata e lavoro in Svizzera da 40 anni; il prossimo mese di luglio 2022, compirò 64 anni e dovrei andare in pensione. La mia Ditta mi ha proposto di continuare l’attività lavorativa anche dopo il pensionamento e questo, a mia discrezione, per uno o due o tre anni. Vorrebbero una risposta da parte mia al più presto, ma prima di prendere qualsiasi decisione, vorrei essere informata sulle condizioni AVS in un caso come questo e se quali alternative si prospetteranno, ad esempio:

1. Una volta in pensione, se continuassi il lavoro, percepirei sia la pensione che lo stipendio? Oppure l’uno esclude l’altro?

2. Nel caso in cui fosse possibile ricevere sia stipendio che pensione ci sarebbero trattenute differenti sullo stipendio?

3. Lavorando più anni oltre il pensionamento cambierebbe l’importo della rendita AVS?

4. Se dovessi decidere per un “sì, continuo a lavorare” e dopo un certo tempo decidessi che non è più quello che voglio, potrei “tornare indietro” e smettere di lavorare (ovviamente con il giusto preavviso)?

5. Come posso sapere la mia probabile rendita AVS?

La ringrazio anticipatamente.

                                                                                        Lucia G.

Buongiorno signora Lucia,

la ringrazio per la lettera che mi ha inviato, rispondo volentieri alle sue domande.

L’età di pensionamento AVS in Svizzera per le donne è fissata a 64 anni. Ai sensi della normativa vigente non c’è incompatibilità tra lavoro e pensione, di conseguenza un pensionato può tranquillamente lavorare senza avere alcuna decurtazione sull’importo della rendita di vecchiaia.

La vigente normativa ha introdotto la possibilità del pensionamento flessibile, che permette a un lavoratore di posticipare la data di pensionamento, di almeno un anno. Il posticipo comporta un aumento della pensione sia in considerazione dell’aggiunta dei contributi versati dopo l’età prevista per il pensionamento ordinario, fino al raggiungimento della durata massima pari a 44 anni di contribuzione, sia in percentuale al periodo di rinvio attuato. Occorre prestare attenzione che il rinvio della rendita non deve essere inferiore ad un anno e può essere riconosciuto fino ad un massimo cinque anni.

Durante il periodo in cui la rendita è posticipata, si può revocare il rinvio e dare avvio alla riscossione della rendita in qualsiasi momento. Se la revoca avviene entro il primo anno la decorrenza, sarà dal mese successivo il compimento dell’età ordinaria di pensionamento (64 anni per le donne, 65 anni per gli uomini), se la revoca sarà fatta dopo il primo anno, la pensione avrà decorrenza dal mese successivo la revoca.

Non è necessario fissare anticipatamente la durata del rinvio, ma occorre precisare che il rinvio deve essere richiesto al più tardi entro 1 anno dall’insorgenza del diritto alla rendita ordinaria.

L’altra possibilità data dalle vigenti disposizioni è, invece, chiedere la rendita di vecchiaia all’età prevista e continuare a lavorare. In questo caso la legge prevede un bonus sulla trattenuta della contribuzione AVS sullo stipendio; infatti, la trattenuta ai fini dell’AVS sarà effettuata sulla quota di salario che eccede i 1’400 franchi mensili.

Nel suo specifico caso, visto che ha intenzione di continuare a lavorare ma al tempo stesso non ha intenzione di porsi una scadenza minima di un anno per il rinvio della decorrenza della pensione, ritengo che la seconda soluzione sia quella più adatta alle sue esigenze. Le consiglio comunque di presentarsi nei nostri uffici dove provvederemo a verificare la sua posizione assicurativa e faremo un calcolo delle prestazioni pensionistiche spettanti, sia all’età ordinaria che con il posticipo, in modo tale che possa avere tutte le informazioni necessarie per permetterle di prendere la decisione a lei più conveniente.

Un cordiale saluto,

Roberto Crugnola, Coordinatore Inas Svizzera

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