Chi ha diritto agli assegni familiari e con quali regole?

di Romeo Bertone

La gravidanza e la maternità rappresentano da sempre un lieto evento per ogni famiglia; Tuttavia, negli ultimi anni si è verificata in Svizzera la tendenza a rimanere incinta ad un’età meno giovane rispetto agli anni successivi al dopoguerra; inoltre, secondo sondaggi europei, le donne in Svizzera danno alla luce mediamente 1,5 figli nel corso della propria vita. Tali risultati, non del tutto positivi, sono riconducibili non solo ad una diversa posizione della donna all’interno della società attuale, ma anche a questioni di carattere economico-finanziario.

Il tema di questo articolo è dunque quello degli assegni familiari, con i quali si intende compensare parzialmente i costi sostenuti dai genitori per la crescita ed il mantenimento dei figli.

Secondo la legge federale sugli assegni familiari (LAFam, in vigore dall’ 1° gennaio 2009) in tutti i Cantoni sono versate le seguenti prestazioni minime mensili:

  • un assegno per i figli di almeno 200 franchi mensili per figlio, dal mese della nascita fino al compimento del 16° anno di età. Se il figlio è incapace al guadagno in seguito a malattia o invalidità, l’assegno è versato fino al compimento del 20° anno di età;
  • un assegno di formazione di almeno 250 franchi mensili per figlio, dal compimento del 16° anno di età fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi fino al compimento del 25° anno di età. Sono considerate formazioni, per esempio, la frequenza di una scuola o di un corso per il conseguimento di una formazione
    generale o professionale, o la formazione professionale derivante da un apprendistato il cui scopo è quello di prepararsi ad una futura attività lavorativa.

I Cantoni possono prevedere anche importi più elevati di quelli sopra riportati e introdurre assegni di nascita e di adozione.

  • Hanno diritto agli assegni familiari le seguenti categorie di persone:
  • Salariati e lavoratori indipendenti non agricoli;
  • Persone senza attività lucrativa e con redditi modesti;
  • Persone attive nel settore dell’agricoltura: la legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF) è un ordinamento specifico secondo il quale hanno diritto agli assegni familiari i contadini indipendenti e i lavoratori agricoli.

Di regola, gli assegni familiari vengono pagati per tutti i figli a carico, nello specifico:

  • i figli propri, biologici o adottati, indipendentemente dal fatto che i genitori siano sposati o no;
  • ii figliastri che vivono in prevalenza nell’economia domestica del patrigno o della matrigna o vi hanno vissuto fino al compimento del diciottesimo anno di età;
  • gli affiliati per i quali i genitori affilianti si sono assunti le spese di mantenimento e di educazione.

Per ciascun figlio può essere versato un solo assegno. Nei casi in cui più persone abbiano i requisiti per la riscossione degli assegni familiari, la LaFam ha stabilito chi, tra il padre, la madre o eventuali altri aventi diritto, possa riscuotere tali assegni. L’ordine di priorità è il seguente:

  • la persona che esercita un’attività lavorativa;
  • la persona che ha l’autorità parentale;
  • in caso di autorità parentale in comune o se nessuno degli aventi diritto ha tale autorità, ha diritto agli assegni la persona presso la quale il figlio vive o è vissuto principalmente fino alla maggiore età. In caso di separazione o di divorzio, gli assegni spettano al genitore che si occupa del figlio;
  • se entrambi i genitori vivono con il figlio, la precedenza è data al genitore che lavora nel cantone di domicilio del figlio;
  • se entrambi i genitori o nessuno dei due lavorano nel Cantone di domicilio del figlio, gli assegni familiari sono versati alla persona con il reddito da attività lucrativa, dipendente o indipendente, più elevato.

Anche le persone che lavorano a tempo parziale hanno diritto ad assegni familiari interi, a condizione che percepiscano un salario di almeno 592 franchi al mese o di 7.110 franchi all’anno. Al di sotto di questo limite hanno diritto agli assegni familiari per persone prive di attività lucrativa; queste ultime ricevono gli assegni solo se il loro reddito imponibile, secondo il diritto federale, non supera l’importo di 42.660 franchi l’anno e non percepiscono prestazioni complementari all’AVS/AI.

Inoltre, se la persona lavora per diversi datori di lavoro, riceve gli assegni dal datore di lavoro che versa il salario più elevato.

La Svizzera è tenuta a versare gli assegni familiari per i figli residenti all’estero se ciò è previsto da una convenzione di sicurezza sociale. Nel caso dei cittadini di Paesi membri dell’Unione Europea, essi hanno diritto ad assegni familiari per i figli che risiedono a loro volta in Paesi membri dell’Ue. Gli assegni di nascita e di adozione non sono invece esportabili all’estero.

Per quanto riguarda i versamenti degli assegni familiari, i lavoratori dipendenti li ricevono direttamente dal datore di lavoro con lo stipendio; mentre i lavoratori indipendenti, i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo e le persone prive di attività lucrativa li ricevono di regola direttamente dalla cassa di compensazione di appartenenza.

È possibile, infine, ottenere la riscossione di eventuali arretrati, facendo valere il diritto in maniera retroattiva, ma al massimo per un periodo di cinque anni dal momento in cui nasce tale diritto.

 

 

 

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