Chi riscuote i buoni fruttiferi postali in caso di morte di uno dei cointestatari?

Salve,
sono un’affezionata lettrice della Vostra interessante rubrica che tratta importanti argomenti previdenziali, fiscali e di interesse comune. Vorrei ora sottoporvi il seguente quesito: quest’anno è venuto a mancare mio padre, il quale aveva sottoscritto anni addietro alcuni buoni postali fruttiferi cointestati con mia madre tuttora in vita e recanti la clausola “con pari facoltà di rimborso”. In questo caso chi li riscuote? Vi ringrazio anticipatamente. Antonella G. – Basilea

Gentile Sig.ra Antonella,

rispondiamo volentieri al suo quesito e Le possiamo confermare che finalmente è stato sciolto il nodo sulla questione “spinosa” relativa alla riscossione dei buoni fruttiferi postali in caso di morte di uno dei cointestatari.

Con la Sentenza 8 giugno-13 settembre 2021, n. 24639 la Corte di Cassazione ha sancito che tutti i sottoscrittori del buono hanno pari titolarità sulla somma depositata e sui relativi interessi che in caso di decesso di uno degli intestatari di un buono fruttifero postale (Bfp), recante la clausola “pari facoltà di rimborso”, i cointestatari possono riscuotere l’intera somma, a patto di riconoscere agli eredi il corrispettivo spettante.

I buoni fruttiferi postali sono prodotti d’investimento finanziario: insieme ai libretti di risparmio postale costituiscono il cosiddetto risparmio postale. Si presentano sia nella forma tradizionale cartacea, sia in quella dematerializzata, ovvero come registrazioni contabili di un credito in favore del titolare nei confronti dell’emittente.

Sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), società di proprietà dello Stato italiano e sono collocati in esclusiva da Poste Italiane e possono essere cointestati fino ad un massimo di quattro persone.

La sentenza segna un punto importante in una vicenda complessa, che si trascina da anni anche a causa di un errata interpretazione della legge da parte di Poste Italiane che sosteneva l’impossibilità all’incasso del buono se non si presentava preventivamente il consenso degli eredi del cointestatario defunto.

Il problema nasceva dall’interpretazione della dicitura “con pari facoltà di rimborso” presente sul buono, che si sosteneva indicasse che la riscossione doveva essere proporzionata al numero dei cointestatari. La Corte, invece, ha chiarito come si è detto che ciascuno dei cointestatari è libero di agire e riscattare il buono indipendentemente dagli altri.

Per superare questo problema, sarebbe necessario richiedere, al momento della sottoscrizione, che non venga inserita la clausola di “pari facoltà di rimborso”: così il riscatto del buono potrà essere conseguito solo insieme agli altri cointestatari.

La Cassazione ha chiarito che la normativa a cui faceva riferimento Poste Italiane, che serviva a tutelare i cointestatari da possibili pretese avanzate dagli eredi del cointestatario defunto, non può essere applicata ai Bfp ma ai libretti di risparmio, in quanto esiste una specifica normativa che non richiede il consenso degli eredi.

Resta chiaramente inalterato il diritto di credito degli eredi, sancito dal codice civile: infatti colui che riscuoterà il buono resterà obbligato nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto.

Nella speranza di esserle stati di aiuto con le informazioni sopra fornite si resta a disposizione per eventuali domande o problemi di natura previdenziale o fiscale.

Domenico Valentino

Patronato Acli Basilea

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