Dopo un processo iniziato nel 2012, il diritto delle successioni in Svizzera cambierà totalmente volto a partire dal 1° gennaio 2023. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno approvato il nuovo diritto successorio il 18 dicembre 2020 e il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 10 aprile 2021. Le motivazioni che si sono dipanate in nove anni di mozioni e discussioni risiedono nei mutamenti intervenuti nella stessa società, e se lo scopo della legge è dare inquadramento ad atti e fatti giuridici che ormai si ripetono con continuità, è indubbio che alcune norme del Codice civile svizzero andavano modificate.
La Legge, infatti, risale al 1907 e da allora il ruolo della donna nella società è profondamente cambiato. Sebbene la famiglia rappresentata nel Codice sia ancora una realtà molto diffusa, una parte importante della popolazione vive oggi altre forme familiari. Allo stesso tempo anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo si è evoluta in vari settori del diritto di famiglia, così che la protezione della vita privata e familiare non si limita più esclusivamente alle coppie sposate e ai loro figli.
Con queste premesse e affinché il diritto successorio svizzero possa tener conto delle esigenze odierne e di forme di convivenza più moderne come le famiglie allargate e il concubinato, è stato previsto un più ampio margine di manovra per il testatore rispetto alle porzioni imposte dalla legge.
Diritto successorio fino al 31 dicembre 2022
Ad oggi Top of Formi superstiti ereditano secondo una successione stabilita dalla legge. Quest’ultima prevede al primo posto il coniuge superstite o il partner registrato superstite e i discendenti come i figli, i nipoti e i pronipoti. Se non vi sono coniugi né figli, l’eredità è devoluta ai genitori e/o ai loro discendenti. Se non vi sono genitori né discendenti, ereditano i nonni e/o i loro discendenti.
Se non vi è nessun parente fra quelli summenzionati, l’intero patrimonio spetta al Cantone o al Comune.
I concubini non ereditano nulla alla morte del partner e non sono di conseguenza eredi legali. Anche nel testamento possono essere favoriti solo in misura limitata poiché le cosiddette porzioni legittime (quote minime secondo il diritto successorio) dei discendenti, dei genitori o del coniuge superstite devono essere rispettate.
Diritto successorio dal 1° gennaio 2023
La struttura di base, cioè la divisione legale delle quote ereditarie, continua a rimanere in vigore in modo invariato. I conviventi non coniugati (concubinato) continuano a non essere considerati ai fini della successione legale. La logica conseguenza di queste riflessioni è stata la modifica degli articoli 462 (quota ereditaria legale del coniuge superstite), 470 capoverso 1 (limiti della porzione disponibile) e 471 CC (porzione legittima).
Passando ai contenuti, la revisione si è focalizzata sulla riduzione delle porzioni legittime previste per legge e sull’abolizione del diritto alla porzione legittima del coniuge durante una procedura di divorzio.
Si pensi alla successione dei legittimari cioè a quei familiari (coniuge, figli e genitori) che hanno diritto a una quota dell’eredità che non può essere sottratta mediante una disposizione testamentaria (testamento). Dal 1° gennaio 2023 avranno diritto alla porzione legittima il coniuge, il partner registrato (per le coppie omosessuali) e i propri discendenti.
Poiché lo sviluppo demografico ha implicato che, in caso di decesso, non si desideri quasi mai lasciare il proprio patrimonio alla generazione dei genitori, è stato stabilito che se non ci sono discendenti superstiti del testatore (caso di figli premorti al genitore), al loro posto ereditano i genitori (genero o nuora) o in sostituzione i fratelli e le sorelle. Dunque, scompare la quota legittima dei genitori del defunto.
Dal 1° gennaio 2023 subiranno una consistente modifica anche le porzioni dei discendenti: le quote legittime dei figli verranno ridotte alla metà così da avere una quota maggiore di patrimonio di cui poter disporre liberamente.
Rimane invece immutata la porzione legittima del coniuge e del partner registrato.
In futuro, chi vuole disporre della propria successione in via testamentaria secondo i propri desideri sarà limitato in minor misura dalle legittime beneficando in misura maggiore il partner di
fatto o i suoi figli.
Interessante è la situazione del coniuge che rimane vedovo/a durante la procedura di divorzio.
I coniugi divorziati con una relativa sentenza cresciuta in giudicato, non hanno più alcun diritto all’eredità reciproca. Questo vale anche per le unioni domestiche registrate. Il coniuge superstite, come anche il partner registrato superstite, attualmente conserva il diritto all’eredità e alla porzione legittima anche qualora l’altro coniuge muoia durante una procedura di divorzio ancora in corso. Questo vale anche per le unioni domestiche registrate. Con la revisione si prevede che il coniuge o il partner registrato perderà il suo diritto alla porzione legittima già nel momento in cui viene avviata la procedura di divorzio.
Fino a quando il divorzio non sarà sancito con una sentenza passata in giudicato, il coniuge superstite, come anche il partner registrato superstite ha ancora diritto alla quota ereditaria legale, a condizione che il testatore non abbia previsto di escluderla con un testamento.