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Divorzio e cassa pensione

di Valeria Angrisani, Responsabile Inas Losanna e regione

La ripartizione degli averi della cassa pensione deve essere regolata durante la procedura di divorzio. Spesso la determinazione di tali somme non è così facile come sembra, in quanto occorre considerare diversi fattori come: prelievi anticipati per l’acquisto di un’abitazione di proprietà, eventuali riscatti facoltativi o averi presso altri istituti di previdenza. In sede di divorzio non viene preso in considerazione l’avere risparmiato nella previdenza professionale prima del matrimonio e dal 1995 le casse pensioni sono tenute a informare gli assicurati sull’importo dell’avere accumulato al momento del matrimonio.

È importante ribadire che dal 2017 è prevista la divisione più equa dell’avere di previdenza professionale, tra coniugi e partners, in caso di divorzio o di scioglimento dell’unione domestica registrata. Il Consiglio Federale svizzero ha posto in vigore nuove disposizioni legali che, a determinate condizioni, possono rivedere anche le prestazioni già concesse in virtu’ di sentenze di divorzio con la possibilità di essere convertite in rendite previdenziali.

Solitamente in caso di divorzio viene penalizzato il coniuge che non dispone di una previdenza professionale sufficiente (spesso la moglie che si occupa delle mansioni domestiche). In caso di separazione non è facile giungere ad una soluzione equa e consensuale a causa di disposizioni legali troppo rigide o non favorevoli per la parte giuridicamente debole. In proposito il 19 giugno 2015 il Parlamento svizzero ha approvato una revisione del Codice civile (CC) volta a migliorare questi aspetti legislativi della previdenza professionale in caso di divorzio e le nuove disposizioni legali sono entrate in vigore dal 1 gennaio del 2017.

In generale la prestazione d’uscita acquisita durante il matrimonio continua ad essere divisa a metà tra i coniugi ma viene preso in considerazione per il calcolo, anche il momento in cui viene promossa la procedura di divorzio e non più quello in cui essa termina. La divisione della previdenza professionale è effettuata anche se in quel momento uno dei coniugi è già pensionato o invalido. Per il calcolo della prestazione, secondo la circostanza del caso, viene stabilita una prestazione d’uscita ipotetica oppure si divide la rendita esistente, successivamente convertita in una rendita vitalizia da versare al coniuge creditore.

Gli istituti di previdenza professionale (LPP) e di libero passaggio sono tenuti a comunicare periodicamente all’Ufficio centrale del 2° pilastro tutti i titolari di averi di previdenza per fornire ai giudici, che si occupano del divorzio, ogni elemento utile per verificare che nessun avere venga sottratto alla divisione.

Le nuove disposizioni legislative inoltre, garantiscono che durante il matrimonio non sia versato alcun avere di previdenza a un coniuge all’insaputa dell’altro e che in caso di conguaglio della previdenza, venga trasferita una quota equa dell’avere di vecchiaia obbligatorio LPP. Attualmente il coniuge che in caso di divorzio riceverà un avere di previdenza senza essere affiliato a un istituto di previdenza avrà la possibilità di trasferirlo all’istituto collettore LPP e chiederne successivamente la conversione in rendita.

Secondo la nuova regolamentazione vigente le persone già divorziate cui è stata concessa un’indennità adeguata sotto forma di rendita perdono il diritto a questa indennità al momento del decesso del coniuge debitore. Poiché la rendita per superstiti della previdenza professionale è spesso più bassa dell’indennità percepita in precedenza, la nuova revisione di legge prevede una regolamentazione transitoria più favorevole. Naturalmente ogni caso dovrà essere valutato singolarmente prendendo in considerazioni le situazioni e condizioni di entrambi i coniugi.

 

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