Frontalieri: Diritto di opzione per l’assicurazione malattia

di Valeria Angrisani, Responsabile Patronato INAS per gli uffici di Losanna e regione

I lavoratori frontalieri che, in base al diritto d’opzione, decidono di scegliere l’assicurazione malattia nel Paese di residenza devono presentare domanda di esenzione dall’obbligo di assicurazione malattia (LAMal) in Svizzera.

A tal fine devono compilare un apposito formulario, allegare alla domanda una copia del permesso di frontaliero ed un’attestazione di affiliazione all’assicurazione malattie del Paese di residenza a copertura delle spese medico-sanitarie per sé ed eventualmente per i familiari che non esercitano un’attività lavorativa nel Paese di residenza, nonché in caso di soggiorno in un altro Paese membro della Comunità Europea o in Svizzera.

La domanda, corredata della documentazione completa, deve essere inoltrata entro tre mesi dall’inizio dell’attività lavorativa in Svizzera. In caso di esenzione si può chiedere all’assicurazione malattie il rimborso dei premi eventualmente già pagati. Senza domanda di esenzione, i frontalieri ed i loro familiari a carico devono stipulare una polizza d’assicurazione in Svizzera secondo quanto disposto dalla legge sull’assicurazione malattie elvetica. Chi opta per l’assicurazione nello Stato di residenza e si fa esentare dall’obbligo di assicurazione malattie in Svizzera, in linea di principio non può più assicurarsi in Svizzera.

In generale, scaduto il periodo di tre mesi non si può più esercitare il diritto d’opzione a favore dell’assicurazione malattie nello Stato di residenza. Chi ha deciso di affiliarsi all’assicurazione malattie in Svizzera o chi non ha inoltrato la domanda di esenzione entro i tempi previsti rimane assoggettato all’obbligo assicurativo per tutta la durata della sua attività lavorativa in Svizzera.

Ci si può avvalere del diritto d’opzione a posteriori solamente se subentra una variazione nello stato di famiglia. Se vi è un mutamento dovuto a matrimonio o alla nascita di un figlio, queste famiglie possono farsi esonerare dall’obbligo di assicurazione malattie in Svizzera anche in un secondo momento. In tal caso i frontalieri che fino a quel momento erano assicurati in Svizzera, possono presentare domanda d’esenzione dall’obbligo assicurativo per sé e per tutti i familiari non esercitanti un’attività lavorativa. La richiesta deve essere inoltrata entro tre mesi dall’inizio dell’obbligo assicurativo per il nuovo membro della famiglia, vale a dire entro tre mesi dalla contrazione di matrimonio o dalla nascita.

L’esenzione dell’assicurazione malattia in Svizzera vale fintanto che coloro che ne beneficiano mantengono l’assicurazione malattie nel Paese di residenza, al massimo per la durata della loro attività lavorativa ininterrotta come frontalieri in Svizzera. Se il lavoratore frontaliero o i suoi familiari a carico, cambiano assicurazione oppure ne danno la disdetta senza stipularne un’altra, il frontaliero è tenuto a presentare una nuova domanda di esenzione dall’obbligo assicurativo o ad affiliarsi a un assicuratore svizzero.

In generale i frontalieri ed i loro familiari non esercitanti attività lavorativa devono esercitare il diritto d’opzione congiuntamente.

Se il permesso per frontaliero esistente viene prolungato non è necessario inoltrare una nuova domanda.

Se il permesso scade e ne viene emesso uno nuovo dopo un’interruzione, entro tre mesi dalla sua emissione occorre presentare una nuova domanda di esenzione dall’obbligo assicurativo in Svizzera.

 

 

 

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