Frontalieri, l’accordo può essere disdetto

COMUNICAZIONE del Dipartimento Finanze del Mef

È quanto emerge da un’analisi dell’Università di Lucerna – Il Governo ticinese chiede un incontro a Berna per ricevere un aggiornamento sullo stato delle negoziazioni con l’Italia.

Il Consiglio di Stato ha preso atto del parere legale commissionato all’Università di Lucerna, professoressa dr. iur. Andrea Opel, volto ad analizzare le possibilità e le conseguenze di un’eventuale disdetta unilaterale dell’Accordo del 1974 tra la Svizzera e l’Italia relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, in particolare sulla Convenzione per evitare la doppia imposizione (CDI-CH/I).

Secondo l’analisi dell’Università di Lucerna, l’Accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri «[…] è da considerarsi quale contratto indipendente esistente a complemento della CDI-CH/I. Non vi sono chiare indicazioni che, con la conclusione della CDI-CH/I, l’accordo sui frontalieri sarebbe stato implicitamente annullato. Ai sensi dell’art. 15 par. 4 CDI-CH/I si evince piuttosto che l’accordo sui frontalieri trova applicazione per quanto concerne la tassazione dei lavoratori frontalieri. Da ciò si può dedurre una coesistenza di entrambi i contratti. L’accordo sui frontalieri non contiene alcuna disposizione riguardante la sua rescissione. Tuttavia, può essere disdetto unilateralmente anche senza tale disposizione, in quanto si tratta di un contratto che, per la sua natura giuridica, ha una possibilità di rescissione intrinseca. La disdetta unilaterale dell’accordo sui frontalieri comporterebbe che l’accordo verrebbe risolto ex nunc.

In linea di principio, una disdetta dell’accordo sui frontalieri non intaccherebbe la CDI-CH/I. Visto che l’art. 15 par. 4 CDI-CH/I dichiara esplicitamente che gli artt. 1-5 dell’accordo sui frontalieri sono “parte integrante” della convenzione, si deve partire dal presupposto che questi articoli, per quanto concerne l’applicazione della CDI-CH/I, continuino ad esplicare i loro effetti. Ne consegue che una disdetta dell’accordo sui frontalieri non avrebbe conseguenze. Resta da esaminare se sia possibile una disdetta parziale della CDI-CH/I per quanto riguarda gli artt. da 1 a 5 dell’accordo sui frontalieri, resi parte integrante della convenzione ai sensi dell’art. 15 par. 4 CDI-CH/I. Prerequisito per questo è che queste disposizioni non costituiscano una condizione fondamentale per l’accettazione della CDI-CH/I da parte dell’Italia. È chiaro, tuttavia, che le disposizioni che concernono i lavoratori transfrontalieri hanno costituito una condizione sine qua non per l’Italia per continuare a negoziare l’accordo. Tuttavia, ciò potrebbe essere controbilanciato – da un punto di vista un po’ formalista – dal fatto che l’Italia non voleva che i due accordi fossero collegati; ancorare l’accordo sui frontalieri alla CDI-CH/I non era quindi indispensabile per l’Italia. Se si seguisse questa argomentazione, si potrebbe prendere in considerazione una disdetta parziale, invocando il principio del rebus sic stantibus».

Il Governo cantonale ha trasmesso copia dello studio al Consiglio federale e chiesto un incontro allo scopo di ricevere un aggiornamento sullo stato delle negoziazioni in corso con la controparte italiana per la firma del nuovo accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, così come per discutere di altre possibili opzioni praticabili.

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