Genocidio, crimine contro l’umanità

di Alessandro Vaccari

Nell’agosto del 1945 le potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale sottoscrissero un accordo che introduceva nel diritto internazionale la categoria dei “crimini contro l’umanità” che   includeva anche il genocidio.

Su queste basi fu istituito il tribunale di Norimberga per giudicare i crimini nazisti.

Il 9 dicembre 1948 l’Assemblea generale dell’Onu adottò una convenzione che prevedeva la condanna del genocidio sia in tempo di pace che in guerra.

Con il termine genocidio si intende la sistematica persecuzione e l’annientamento anche attraverso la dissoluzione di ogni legame familiare, sociale, culturale degli appartenenti a un gruppo etnico, razziale e religioso, perpetrata da singoli individui o da Stati.

Il termine, nella sua versione inglese, fu utilizzato per la prima volta da Raphael Lemkin, un giurista ebreo di origine polacca che si era rifugiato in Svezia dopo l’occupazione nazista della Polonia nel 1939, in seguito alla quale 49 membri della sua famiglia trovarono la morte nei campi di concentramento nazisti.

Nel 1944 Lemkin utilizzò il neologismo da lui creato in una pubblicazione in cui analizzava le sistematiche politiche di sterminio messe in atto dalla Germania e dai suoi alleati nel corso della guerra, applicando e ampliando gli stessi strumenti di analisi da lui utilizzati riguardo all’annientamento della minoranza armena. L’autore sentiva il bisogno di introdurre nel linguaggio giuridico un nuovo termine che descrivesse in modo più adeguato la realtà degli stermini di massa del XX secolo e aprisse la strada alla creazione di strumenti giuridici idonei a perseguirli.

Prima della guerra Lemkin si era occupato dello sterminio degli armeni, proponendo alla Società delle Nazioni una condanna specifica di questo crimine.

Fra il 1915 e il 1916 l’Impero ottomano perseguitò in modo sistematico la minoranza armena, causando la morte di oltre un milione di armeni.

La persecuzione degli armeni è attualmente condannata come genocidio da 29 Stati e dall’UE ma è oggetto di una controversia internazionale in quanto i governi turchi che si sono succeduti nel tempo hanno sempre rifiutato questa condanna; ancora oggi in Turchia può essere penalmente perseguito chiunque parli di genocidio armeno mentre al contrario in Francia è considerato reato il negazionismo in materia.

Durante il processo di Norimberga Lemkin fu consulente del Procuratore capo Robert Jackson.

Nel 1953 il giurista denunciò come genocidio anche la politica perseguita dal comunismo staliniano nei confronti dell’Ucraina negli anni Trenta.

Per tutto il secondo dopoguerra è continuato lo sforzo di sviluppare la linea giuridica tracciata da Lemkin, con l’esigenza di superare i limiti del  Tribunale di Norimberga  che aveva il carattere di un tribunale militare emanazione di potenze vincitrici.  Si trattava di creare organismi giuridici sovranazionali   in grado di condannare il genocidio e altri crimini contro l’umanità; nel 2002 fu finalmente creata, anche grazie alla pressione esercitata in vari Paesi da numerose Organizzazioni non governative, la Corte penale internazionale (CPI) competente per i crimini contro l’umanità. Questo Tribunale ha un carattere sovranazionale e ha un rapporto non subordinato  con l’ONU, una  giurisdizione internazionale e può intervenire nei casi in cui i singoli Stati non possano o non vogliano farlo. A differenza della Corte internazionale dell’Onu, la CPI agisce contro individui e non contro Stati e può chiedere l’estradizione di cittadini di Stati che vi aderiscono anche per crimini commessi al di fuori di essi.

La sua istituzione fu il frutto anche del clima creato in seguito alla creazione, negli anni precedenti, di tribunali ad hoc per giudicare crimini commessi in Ruanda e nell’ex Jugoslavia.

Il raggio d’azione della CPI è fortemente limitato dal fatto che, pur potendo contare sull’adesione di 123 Stati, non ne fanno parte, fra gli altri, gli Usa, la Repubblica popolare cinese, la Russia, Israele e la Siria. Questa procura dà intralci notevoli agli interventi della CPI che non può ad esempio, per la radicale opposizione del governo statunitense, indagare e procedere in modo adeguato sui crimini commessi dal 2003 dalle varie forze in campo in Afghanistan. Il governo russo non è da meno nel porre ostacoli ai crimini commessi nel corso del conflitto siriano,

Se l’ideale di creare strumenti giuridici sovranazionali e indipendenti per punire i crimini contro l’umanità è una tappa fondamentale nell’affermazione di una più avanzata civiltà giuridica, è altrettanto evidente che il camino da percorrere in questa direzione è ancora lungo e accidentato.

La terribile sofferenza della Shoah e di altri genocidi ha comunque accresciuto la consapevolezza della necessità di combattere, anche con strumenti giuridici sempre più adeguati, crimini che feriscono tutta l’umanità dovunque e da chiunque vengano commessi.

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