Gli assegni per grandi invalidi, un aiuto concreto pensionati e assicurati

È considerato grande invalido chi deve dipendere regolarmente dall’aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita o intrattenere rapporti sociali.

L’ordinamento prevede due tipi di assegno che si distinguono in base se l’interessato è pensionato o ancora assicurato.

Assegno per grandi invalidi AVS

Per aver diritto all’assegno bisogna essere domiciliati in Svizzera,  essere titolari di una rendita di vecchiaia o di prestazioni complementari ed essere affetti  ininterrottamente, da almeno un anno, da una grande invalidità di grado elevato, medio o lieve.

L’assegno non viene pagato a chi risiede all’estero, non dipende dal reddito o dalla sostanza posseduta dall’invalido.

L’importo dell’assegno non varia in base a dove risiede l’invalido salvo che per quello di grado lieve che viene pagato solo a chi vive a casa

 

Assegno per grandi invalidi AI

Per aver diritto all’assegno bisogna essere assicurati e domiciliati in Svizzera,  essere affetti da una grande invalidità di grado elevato, medio o lieve, non avere diritto ad un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell’assicurazione militare e nel caso degli assicurati che soffrono unicamente di un danno alla salute psichica aver diritto almeno ad un quarto di rendita AI.

Il diritto all’assegno inizia dopo un termine di attesa di un anno e si estingue quando l’assicurato:

  • non adempie più alle condizioni
  • percepisce una rendita AVS
  • muore.

L’importo mensile dell’assegno per grandi invalidi varia a seconda che l’invalido risieda in un istituto, per più di 15 giorni al mese o viva al proprio domicilio e non dipende né dal reddito né dalla sostanza posseduta.

L’assegno può essere versato retroattivamente per un massimo di 12 mesi se l’assicurato si annuncia oltre un anno dalla nascita del diritto e può essere sospeso per ogni mese intero che l’assicurato trascorre in uno stabilimento di cura o se per partecipare ad provvedimento di integrazione soggiorna per più di 24 mesi in un istituto.

Anche gli assicurati minorenni che vivono al proprio domicilio possono aver diritto ad un assegno per grandi invalidi.

Nel primo anno di vita il diritto nasce quando si verifica che l’invalidità durerà più di 12 mesi ma l’assegno non è versato per i giorni in cui risiede in un istituto o in uno stabilimento di cura o in un istituzione per partecipare a provvedimenti di integrazione.

L’assegno è calcolato per giorno.

I minorenni grandi invalidi che necessitano di un assistenza supplementare di almeno 4 ore al giorno hanno diritto ad un supplemento per cure intensive stabilito in base alle ore di assistenza di cui essi necessitano rispetto ai loro coetanei non invalidi, è corrisposto per ogni giorno trascorso al proprio domicilio ed ammonta a:

Gli importi mensili sono applicati se il minorenne resta a casa tutto il mese e non trascorre la notte in istituto.

 

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