La successione per causa di morte

di Romeo Bertone, Patronato Acli San Gallo

Al momento del decesso di una persona fisica, i beni e i diritti che sono appartenuti al defunto vengono trasferiti agli eredi. La normativa delle successioni prevede due diverse tipologie: la successione legittima, quando la persona muore senza lasciare un testamento, e la successione testamentaria, quando un testamento è presente.

In caso di successione legittima, la legge disciplina che il patrimonio venga suddiviso tra le seguenti persone fisiche: il coniuge, a cui spetta l’intero patrimonio in assenza di altri successibili, la metà in presenza di un figlio, un terzo in presenza di due o più figli, due terzi se concorre con ascendenti legittimi, fratelli o sorelle; i figli legittimi e naturali; gli ascendenti, i fratelli e le sorelle; i collaterali.

Diverso è il caso della successione testamentaria, revocabile fino all’ultimo istante di vita, il testamento contiene sia le disposizioni patrimoniali (e quindi l’indicazione degli eredi) che quelle non patrimoniali (ad esempio, la designazione di un tutore o il riconoscimento di figli naturali). Sebbene la persona possa disporre del suo patrimonio come vuole, c’è una categoria di successibili ai quali deve necessariamente attribuire dei beni: i figli legittimi e naturali.

È necessario poi distinguere tra due tipologie di successori ammesse dal nostro ordinamento: l’erede e il legatario. Il primo è il successore a titolo universale, colui che subentra nella titolarità dell’intero patrimonio del defunto o di una parte di esso; il legatario è invece un successore a titolo particolare, che eredita un bene o un diritto di carattere patrimoniale; ad esempio, la persona può disporre coniuge e figli come suoi eredi universali, e dispone un legato (tipicamente, un gioiello di famiglia) a favore di un altro soggetto.

Entro dieci anni dall’apertura della successione, è possibile procedere con l’accettazione, tacita o espressa. L’accettazione espressa può avvenire anche con beneficio d’inventario: si tratta di una forma di tutela per l’erede, in quanto con la successione a causa di morte non passano solo beni e immobili ma anche crediti e obbligazioni, ed è questo l’unico modo per evitare di far fronte e parte dei debiti contratti dal defunto quando era in vita. Oppure, è possibile rinunciare all’eredità, con dichiarazione formale da rilasciare al notaio o al cancelliere del Tribunale.

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che, di norma, coincide con il momento del decesso del de cuius. Se presentata successivamente, si incorre in sanzioni di carattere amministrativo che aumentano all’aumentare del ritardo. In ogni caso deve essere presentata prima che si compia qualsiasi atto che possa modificare il patrimonio ereditario.

L’attivo ereditario è composto da:

  • ·beni mobili, denaro e gioielli;
  • ·i titoli di qualunque natura risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi del de cuius;
  • ·i beni immobili e i titoli al portatore di proprietà del defunto o registrati a suo nome sebbene conservati da altri;
  • ·le quote o le azioni possedute dal de cuius partecipante ad una società di capitali.

Le passività invece sono:

  • ·i debiti ereditari già esistenti al momento della morte del defunto e risultanti da un atto in forma scritta con data certa anteriore alla morte;
  • ·le spese mediche che gli eredi hanno sostenuto per il de cuius nell’ultimo semestre di vita dello stesso;
  • ·le spese funebri per un importo massimo di 1.550 euro.

La dichiarazione di successione si può modificare se, dopo la presentazione, sopraggiungono eventi che comportano delle modifiche nella devoluzione dell’attivo ereditario; ad esempio, quando nella prima dichiarazione non vengono inseriti alcuni beni – mobili o immobili – nell’asse ereditario. In tali casi si procede dunque alla cosiddetta successione integrativa.

Per poter inoltrare la dichiarazione di successione sono necessari una serie di documenti da predisporre, al fine di garantire  l’efficacia dell’intera procedura, gli uffici del Patronato Acli della Svizzera sono a completa disposizione dei cittadini per la redazione di tutta la documentazione necessaria e per l’inoltro telematico delle dichiarazioni di successione – ereditarie e testamentarie – all’Agenzia delle Entrate.

Continuare
Abbonati per leggere tutto l'articolo
Ricordami