Maternità: divieto di disdetta per il datore di lavoro

di Ufficio Stampa Patronato ACLI Svizzera

Il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro di durata indeterminata di una lavoratrice, né durante la gravidanza, né durante le 16 settimane dopo il parto, questo divieto vale indipendentemente dal motivo della disdetta.

La protezione decorre dal primo giorno di gravidanza, anche se la lavoratrice ignorava di essere incinta e si applica solo a condizione che il tempo di prova, che può estendersi fino a tre mesi, sia terminato.

Un licenziamento dato durante questo periodo di protezione è nullo e se il datore di lavoro intende comunque licenziare la lavoratrice, deve nuovamente disdire il rapporto di lavoro alla fine, rispettando i termini di preavviso.

Se il datore di lavoro disdice il contratto prima dell’inizio del periodo di protezione, quindi prima che la lavoratrice rimanga incinta, per una data successiva all’inizio della gravidanza, il termine di disdetta è sospeso durante tutto il periodo di protezione e ricomincia a decorrere al termine dello stesso, a partire dalla diciassettesima settimana dopo il parto.

Se la data di cessazione del rapporto di lavoro così prorogata non coincide con un termine ordinario di disdetta, in generale alla fine del mese, la cessazione del rapporto è automaticamente rinviata a questo termine.

Il periodo di divieto di licenziamento non si applica nei seguenti casi:

–       se il rapporto di lavoro viene disdetto con effetto immediato per cause gravi

–       se la disdetta giunge durante il tempo di prova, durante la gravidanza, anche per una data successiva al tempo di prova;

–       se le parti pongono fine al rapporto di lavoro di comune accordo;

–       se il rapporto di lavoro ha durata determinata e scade alla data convenuta, senza che sia necessario disdirlo.

Il divieto di licenziamento vale unicamente per il datore di lavoro, la lavoratrice incinta, la puerpera o la madre allattante può disdire il rapporto di lavoro in qualsiasi momento, purché rispetti i termini di preavviso e di disdetta previsti dalla legge, dal contratto di lavoro o dal contratto collettivo di lavoro.

Lo scioglimento del rapporto di lavoro in questo caso per una data anteriore al parto, priva la lavoratrice del diritto di percepire indennità di perdita di guadagno in caso di maternità, essa vi ha invece diritto se il contratto è disdetto per una data successiva al parto.

 

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