Partenza definitiva dalla Svizzera

Salve, mi chiamo Ettore e dopo tanti anni di residenza in Svizzera ho deciso, insieme a mia moglie, di rientrare definitivamente in Italia. I figli sono ormai adulti ed hanno le loro famiglie. Noi vorremmo rientrare nuovamente nelle nostre zone d’origine e tornare in Svizzera solo per le vacanze. In caso di rientro definitivo in Italia, quale documentazione devo preparare? Ho la pensione italiana e quella svizzera (AVS e secondo pilastro). Cosa devo fare?

                                                                                                                                                    Ettore S., Vevey

Signor Ettore,

Se la scelta di rimpatrio è definitiva, deve rivolgersi all’ufficio degli stranieri per la consegna del permesso di soggiorno e successivamente, le autorità svizzere (solitamente un mese prima della partenza) le rilasceranno un attestato dove è indicata la data della partenza, il nuovo indirizzo ed il nome di tutte le persone che rimpatriano con lei (in questo caso sua moglie). Il seguente attestato dovrà essere trasmesso a tutti gli uffici competenti sul territorio. I titolari di doppia cittadinanza, italiana e svizzera, devono informare il comune di residenza elvetico. Tuttavia, è consigliabile avvertire già qualche mese prima i vari uffici dell’intenzione di partire definitivamente e far seguire l’attestato citato dopo, per evitare disguidi nei tempi di disdetta.

CASA E ASSICURAZIONE MALATTIA

Per quanto riguarda l’appartamento dovrà informare per iscritto l’agenzia (nel caso di casa o appartamento in affitto) rispettando i termini di resiliazione previsti nel contratto di locazione. Lo stesso anche per l’assicurazione malattia. In proposito rientrando definitivamente in Italia ed avendo la pensione italiana, avrà diritto ad assicurarsi presso il servizio sanitario nazionale. A titolo informativo i cittadini italiani titolari di sola pensione svizzera e che intendono trasferirsi in Italia, sono soggetti all’imposizione fiscale sanitaria italiana che corrisponde ad un contributo annuo pari al 7,5% del reddito. Sono esentati i soli lavoratori frontalieri impiegati nei Cantoni Grigioni, Ticino e Vallese e gli ex lavoratori frontalieri oggi titolari di sola pensione svizzera. Inoltre, nei primi tre mesi di residenza nel nuovo Stato il cittadino ha diritto a far valere il suo diritto di opzione per l’affiliazione alla sanità italiana oppure continuare l’assoggettamento all’assicurazione sanitaria svizzera.  L’interessato che non vuole piu’ usufrire dell’assicurazione malattia svizzera ed é titolare di sola pensione svizzera, dovrà compilare anche un formulario da inviare all’assicurazione LAMAL di Soletta.

CONSOLATO

Dovrà comunicare al Consolato d’Italia la partenza e chiedere l’aggiornamento nelle liste AIRE (l’elenco dei cittadini residenti all’Estero) con l’annotazione del nuovo comune di residenza. I connazionali che sono residenti all’estero da almeno 12 mesi continuativi hanno diritto a trasferire in Italia tutti gli effetti personali (mobili, autovettura ecc.) in completa esenzione doganale.

Per usufruire di tale agevolazione bisognerà seguire alcune indicazioni: consegnare l’attestazione di partenza delle autorità svizzere con la comunicazione del nuovo indirizzo e la data di partenza definitiva. Compilare i formulari (che potete trovare sul sito del consolato) dove devono essere elencati: i mobili, le masserizie, gli apparecchi audiovisivi ecc. da portare in Italia nonché la dichiarazione di rimpatrio del Consolato con tutti i dati personali.

Per quanto riguarda il veicolo e svolgere tutte le formalità doganali necessarie occorre avere con se’:

  • Il libretto di circolazione in originale, timbrato (e firmato) dalla motorizzazione svizzera e munito di Apostille. Per l’apposizione di Apostille è necessario recarsi alla Cancelleria cantonale competente;
  • La dichiarazione di immatricolazione da dove risulti la data da cui si è proprietari del mezzo;
  • La scheda delle caratteristiche tecniche (con indicazione della conformità alle direttive comunitarie) rilasciata dall’autorità competente autenticata e legalizzata.

Il rientro delle masserizie deve avvenire entro 12 mesi dalla data dichiarata come ultimo giorno di residenza all’estero.

PENSIONI E TASSAZIONI

Si dovrà comunicare la variazione dell’indirizzo e la data di rimpatrio anche: alla Cassa AVS (che sarà sostituita dalla Cassa Svizzera di Compensazione di Ginevra, ente competente per il pagamento delle pensioni svizzere erogate all’Estero), all’Istituto del secondo pilastro e all’INPS italiana per coloro che beneficiano della pensione italiana.

In proposito è importate comunicare ai vari enti le nuove modalità di pagamento con l’indicazione delle future coordinate bancarie o postali nel nuovo Stato di residenza.

Sul piano fiscale la pensione AVS è tassata del 5% alla fonte da parte delle autorità italiane come da articolo 76 della legge italiana n. 413 del 30.12.1991. Le attuali leggi stabiliscono che le prestazioni del secondo pilastro, erogate sia sotto forma di rendita che di liquidazione, sono soggette a tassazione in Italia. In caso di versamento su conto bancario italiano, la ritenuta pari al 5% dell’importo lordo è applicata dagli intermediari finanziari italiani, vale a dire la banca che riceve il versamento (verificare con la banca prima della presentazione della domanda). Nel caso in cui la trattenuta dell’imposta alla fonte non venga applicata dalla banca italiana ricevente, come previsto dalla legge, sarà il contribuente a pagare l’imposta nella medesima percentuale del 5%, mediante presentazione della dichiarazione dei redditi (modello UNICO). Per contro, secondo l’ultimo orientamento dell’agenzia delle entrate, il versamento della prestazioni su conto estero è invece sottoposto al regime di tassazione separata, per una ritenuta non inferiore al 20%. Anche la pensione italiana sarà soggetta a tassazione IRPEF e dovrà essere inserita nella dichiarazione fiscale annua. 

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni o per aiutarvi nella compilazione della documentazione richiesta. In attesa, cordiali saluti

Valeria Angrisani

Responsabile Inas Cisl Losanna e regione

PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AVS/AI

Da circa due mesi sono in pensione AVS. Purtroppo non possiedo il secondo pilastro poiché in precedenza ero un lavoratore autonomo e non ho versato nulla credendo che la pensione fosse cosi’ lontana… oggi me ne pento amaramente perché la mia situazione da pensionato non è affatto facile. Non ho alcun altro reddito o proprietà, come posso fare?

                                                                                                                                                    Giuseppe N., Clarens

Signor Giuseppe,

in considerazione della sua situazione reddituale può presentare domanda di prestazioni complementare (PC). Spesso le rendite AVS/AI non sono sufficienti a coprire il costo della vita e quindi si possono richiedere le prestazioni complementari che costituiscono una parte fondamentale del sistema sociale svizzero. 

Ogni situazione personale viene accertata e valutata singolarmente.

Le prestazioni complementari sono assegnate dai Cantoni e si dividono in due categorie:

  • prestazioni annue pagate mensilmente
  • rimborso delle spese di malattia e d’invalidità

Le prestazioni complementari annue corrispondono alla differenza fra le spese riconosciute e i redditi computabili.  Nel calcolo, inoltre, si distingue tra persone che vivono a casa e persone che vivono in un istituto o in ospedale.

In altri casi quando non è attribuita la prestazione complementare, può essere almeno riconosciuto il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità quando le uscite superano le entrate solamente a causa di queste spese.

La domanda viene inoltrata all’agenzia comunale AVS del proprio domicilio e i nostri uffici Inas sono a sua completa disposizione per aiutarvi gratuitamente nella documentazione richiesta.

Un cordiale saluto

v.a.

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