Posso rinunciare alla mia quota di eredità? Come?

INAS RISPONDE

Salve mi chiamo Fabrizio, da pochi mesi ho perso mio padre ed ho ereditato, insieme a mio fratello una casa in Italia. Io non voglio accettare tale eredità anzi la vorrei cedere a mio fratello e mia madre, che vivono nella stessa abitazione. Cosa devo fare per poter rinunciare alla mia quota? Ho il diritto di farlo?  Cordiali saluti.

Signor Fabrizio,

Ogni erede ha il diritto di accettare o rifiutare alla propria eredità. Le motivazioni sono personali, l’importante che tale scelta sia fatta nella piena libertà e senza alcuna costrizione.

In tal caso anche la rinuncia all’eredità deve avvenire secondo alcune modalità legislative: l’interessato dovrà presentare una dichiarazione formale (art. 519 c.c.) da presentare avanti ad un notaio o il Cancelliere del Tribunale del circondario dove si è aperta la successione nella quale viene affermata la volontà di non voler prendere parte all’eredità e rinunciare al relativo patrimonio. La dichiarazione deve essere inserita nel Registro delle successioni conservato nello stesso Tribunale.

La volontà di rinunciare non può essere parziale, né soggetta a condizioni o a termini come stabilito dalla legge. Inoltre la rinuncia, a differenza dell’accettazione, non può avvenire tacitamente e il termine di prescrizione è 10 anni dalla data del decesso.

Secondo l’art. 525 del Codice Civile la rinuncia all’eredità può essere revocata ma a determinate condizioni: non devono essere trascorsi dieci anni dall’apertura della successione e l’eredità non deve essere stata accettata da altro soggetto chiamato all’eredità.

Con l’atto di rinuncia l’erede perde il suo diritto ed è come se non fosse stato mai chiamato all’eredità. Nel caso di successione legittima (in mancanza di testamento), la sua parte sarà devoluta ai discendenti (in mancanza di questi, agli ascendenti. Nel caso in cui non siano presenti parenti ascendenti o discendenti, agli altri coeredi) che a sua volta potranno accettare o rinunciare alla quota stabilita.

Nelle successioni testamentarie invece, dove il defunto ha già espresso le sue volontà dopo la sua morte, può essere stato stabilito, dallo stesso testatore, una sostituzione in caso di rinuncia o l’eredità sarà devoluta agli eredi legittimi. Naturalmente i casi sono numerosi ed ognuno ha le sue particolarità.

Si comunica che il patronato INAS Svizzera, tramite gli uffici del CAF CSL, può aiutarvi nel disbrigo delle pratiche di successione o fiscali italiane.

Cordiali saluti.

Valeria Angrisani
Responsabile Inas Losanna e regione

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