Quali differenze tra i permessi in Svizzera?

Il permesso “B” e dichiarazione fiscale svizzera

RISPONDE Valeria Angrisani, Responsabile Inas Losanna e regione

Buongiorno mi chiamo Giuseppe e vivo in Svizzera da un anno. Il cantone dove risiedo mi ha attribuito un permesso B e chiedo se sono obbligato a fare la dichiarazione fiscale svizzera anche io. Come funziona, posso avere qualche informazione in merito? Giuseppe T., Blonay

Caro Giuseppe,
Coloro che risiedono in Svizzera e posseggono un permesso B non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in Svizzera a determinate condizioni. I cittadini in possesso del per- messo C sono tenuti obbligatoriamente a presentare la dichiarazione fiscale svizzera.
Innanzitutto è opportuno, in breve, chiarire la differenza tra i vari tipi di permesso:
Il permesso “B”: viene rilasciato ai cittadini appartenenti all’UE/AELS che vogliono stabilirsi in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa (dipendente o indipendente) o che vogliono soggiornare senza esercitare un’attività lucrativa ma che dimostrino di possedere i mezzi finanziari per restare nel territorio elvetico.
Il permesso “C”: viene acquisito dopo essere stati titolari del permesso “B” per 5 o 10 anni a seconda della cittadinanza. Coloro che sono in possesso del permesso C sono quasi assimilati ad un cittadino svizzero ad eccezione del diritto di voto, di eleggibilità e dell’assolvimento del servizio militare. Numerosi sono coloro che risiedono in Svizzera da quaranta o cinquanta anni e sono ancora tutt’oggi titolari di permesso C senza aver fatto mai richiesta di naturalizzazione. Molti sono i casi di cittadini nati in Svizzera titolari di permesso C. La nascita su territorio elvetico infatti, non dà diritto alla nazionalità se i genitori (o almeno uno) è tale.
Il permesso “G”: viene rilasciato ai cittadini di nazionalità UE/AELS che intendono esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente in Svizzera senza trasferire la propria residenza. È attribuito tale permesso ai cosiddetti lavoratori “frontalieri” che prestano attività lucrativa nelle zone di frontiera con la Svizzera.
Il permesso “L”: viene rilasciato agli studenti o lavoratori con contratto a breve scadenza sempre di cittadinanza UE/
AELS. Viene rilasciato anche a coloro che vogliono soggiornare per un breve periodo, anche senza prestare attività lucrativa (ad esempio per motivi di cura) ma che dimostrino di avere i mezzi finanziari per poter soggiornare nel Paese.
I permessi “N” ed “F” sono rilasciati invece, per i richiedenti di asilo.

I permessi di soggiorno non sono obbligatoriamente rinnovati o rilasciati dalle autorità svizzere se non vengono rispettate le condizioni richieste.

I titolari di permesso B sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi solo se superano il reddito annuo di 120.000 franchi svizzeri. Al di sotto di tale reddito, le imposte vengono dedotte direttamente alla fonte sullo sti- pendio percepito e calcolate in base al cantone di residenza e all’importo dello stipendio stesso. La tassa dovuta viene trattenuta dal reddito mensile lordo e il datore di lavoro la versa all’autorità fiscale svizzera.

Nel reddito vengono presi in considerazione anche beni all’estero come conti correnti bancari o proprietà immobiliari. Le tasse alla fonte già pagate verranno dedotte dal totale delle tasse dovute e l’importo imponibile fiscalmente meno le uscite, sarà soggetto alla tassazione svizzera.
Come accennato in precedenza, tutti i titolari di permesso C sono tenuti obbligatoriamente a presentare la dichiarazione fiscale svizzera a partire dal 18 anno di età.

Per evitare problemi di doppia tassazione con l’Italia, è importante ricordare che tutti i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza in Svizzera per un periodo superiore a un anno devono iscriversi all’AIRE presso l’Ufficio consolare del cantone di appartenenza che comunicherà all’ultimo Comune italiano la nuova residenza estera del cittadino.

L’AIRE è l’anagrafe dei cittadini residenti all’estero e tale iscrizione è importante anche per ricevere servizi consolari come: documenti, certificati, attestati, atti notarili e poter esercitare il diritto di voto all’estero. La richiesta di iscrizione all’Aire deve essere presentata dal cittadino anche per gli eventuali componenti del nucleo familiare con lui residenti (coniuge, figli minori).

I cittadini maggiorenni devono compilare singolarmente la domanda di iscrizione all’Aire.
Per maggiori informazioni puoi contat- tare i nostri uffici, cordiali saluti.

 

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