Rimoborso fiscale e pensioni

di Raffaele Lavanga, Patronato ACLI Aarau

Sei un pensionato che si è trasferito all’estero e sei iscritto all’AIRE? Verifica le trattenute fiscali della tua pensione italiana presso le sedi estere del Patronato ACLI.

Secondo la normativa italiana, ai fini dell’imposta per le persone fisiche (IRPEF), i soggetti tenuti al pagamento della tassa sono le persone fisiche “residenti e non residenti nel territorio dello Stato” (art. 2, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Per quanto riguarda i trattamenti pensionistici erogati da istituti previdenziali italiani, come l’INPS, a cittadini non residenti in Italia, la normativa vigente dispone che detti istituti sono tenuti, quali sostituti d’imposta, ad operare le ritenute fiscali sulle pensioni.

A queste regole generali fanno eccezione i trattamenti pensionistici italiani erogati a cittadini iscritti all’AIRE, quindi residenti all’estero, in Stati con i quali l’Italia ha sottoscritto Convenzioni contro le doppie imposizioni.

È di questi giorni la notizia che l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello che riguardava un pensionato italiano residente in Spagna ed iscritto all’AIRE, ha chiarito che le imposte trattenute dall’INPS sulla pensione, in qualità di sostituto di imposta, per le quali il contribuente aveva chiesto un rimborso mai liquidato dall’Istituto, non sono dovute e devono essere rimborsate totalmente in virtù della Convenzione italo-spagnolo contro le doppie imposizioni.

In particolare, la Convenzione prevede che le pensioni italiane siano assoggettate ad imposizione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente.

In sostanza, l’accordo prevede la detassazione delle pensioni corrisposte agli ex lavoratori dipendenti privati nel Paese di erogazione (Italia) e la tassazione nel Paese di residenza (Spagna).

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello, precisa in conclusione che “… l’imposta italiana trattenuta dall’INPS che l’istante ritiene non dovuta, può essere chiesta a rimborso, presentando una specifica richiesta al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara – entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento dell’imposta”.

Pertanto, è necessario verificare, avvalendosi delle Sedi Estere del Patronato ACLI, il trattamento fiscale delle pensioni italiane in pagamento e, se ci sono le condizioni sulla base della Convenzione stipulata tra l’Italia ed il proprio Stato estero di residenza, procedere alla richiesta di non imposizione e a quella di rimborso, anche per i periodi pregressi nell’arco dei quattro anni precedenti.

 

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