Trasferimento prestazioni e modulista europea

di Valeria Angrisani, Responsabile Inas Lausanne e regione

FORMULARIO E411 – ASSEGNI FAMILIARI

Il regolamento (CE) n.883/2004 stabilisce il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra la Svizzera e l’Unione Europa e il regolamento (CE) n. 987/2009 ne fissa le modalità di applicazione.

I formulari E (europei) della serie 400 sono utilizzati per lo scambio d’informazioni fra le istituzioni competenti dell’UE nel settore delle prestazioni familiari. Il formulario più frequentemente utilizzato è il formulario E411 per la domanda degli assegni familiari quando un genitore lavora in Svizzera e l’altro risiede in un altro Stato con i propri figli alfine della determinazione del diritto delle prestazioni familiari fra i due Stati.

Nel caso in cui un lavoratore è residente in Svizzera e l’altro in Italia con i bambini, la procedura da seguire dovrà essere la seguente:

– Il genitore residente in Italia, se presta attività lavorativa come dipendente, dovrà effettuare per primo la richiesta per «l’assegno per il nucleo familiare» in base alla categoria lavorativa alla quale appartiene. Per ridurre i tempi di compilazione del Modello E411 da parte dell’INPS è consigliabile inserire bene all’interno dello modello, l’indirizzo di posta elettronica e/o il recapito telefonico. Indicare lo stato civile del genitore che lavora in Italia. Compilare il modello di dichiarazione dei redditi del nucleo familiare relativi all’anno precedente il periodo richiesto. Il seguente modello potrà essere ritirato presso gli enti di patronato o richiesto all’INPS. In alternativa, consegnare la busta paga dalla quale si possa rilevare la misura dell’assegno nucleo familiare pagato dal datore di lavoro italiano per il periodo richiesto.
–  Il genitore in Svizzera invece, dovrà compilare il consueto modulo svizzero di «richiesta assegni familiari per i salariati e le salariate» (modulo IAS) da inoltrare alla Cassa Cantonale competente dando indicazione della sede Inps di ultima residenza in Italia prima del suo trasferimento.
–  Se l’altro genitore non presta attività lavorativa o lavora in proprio e non ha diritto a percepire l’assegno familiare in Italia, allora dovrà compilare una copia della «dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà» dichiarando nell’apposito spazio «di non aver diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare in Italia». In seguito dovrà far timbrare questa dichiarazione dal comune di residenza ed infine bisognerà inviarla alla Cassa cantonale svizzera competente. Il modulo è facilmente scaricabile da internet o disponibile presso gli sportelli comunali.
–  Se il genitore che lavora in Italia ha un contratto di lavoro part-time, il modello E411 potrà essere rilasciato dall’INPS solo al termine del periodo richiesto dalla Cassa Cantonale svizzera.
–  In seguito sarà compito della cassa svizzera competente, di contattare l’INPS per farsi inviare telematicamente il modulo E411 con l’indicazione dell’importo dell’assegno familiare italiano percepito dal coniuge non residente in Svizzera.

Il modello E411 deve essere inviato dall’INPS alla competente Cassa svizzera e non può essere consegnato direttamente ai lavoratori presso gli uffici INPS. Viceversa la richiesta di rilascio E411 deve essere inoltrata dalla Cassa Cantonale competente in Svizzera agli uffici INPS.

MODELLO U2 – TRASFERIMENTO INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE

In generale, l’indennità di disoccupazione può essere esportabile in caso di trasferimento all’estero. Circa 28 Stati membri dell’UE compresi: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera hanno aderito a tale accordo di libera circolazione.

Per usufruire di tale diritto, nel momento in cui si perde il lavoro, bisogna seguire determinate procedure:

  Prima della partenza iscriversi all’ufficio di disoccupazione del paese di residenza e restare iscritto almeno 4 settimane. Tuttavia, in determinate circostanze, l’ufficio per l’impiego o l’istituto di previdenza sociale possono autorizzare la persona a trasferirsi all’estero prima della scadenza di tale periodo.
  Essere in stato di disoccupazione completa (non parziale o intermittente).
  Aver diritto all’indennità di disoccupazione nel paese in cui si è perso il lavoro (in Svizzera bisogna aver lavorato almeno 12 mesi o poter dimostrare di aver diritto all’esonero dal periodo di contribuzione).
  Sempre prima di partire, bisogna richiedere il modulo U2 – autorizzazione a trasferire l’indennità di disoccupazione – ai servizi nazionali per l’impiego. Il modello U2 autorizza la persona interessata a “esportare” l’indennità di disoccupazione nel caso in cui sia disoccupata e desidera trasferirsi in un altro Stato per cercare lavoro. È molto importante richiedere il modello U2 prima di lasciare il
paese di provenienza (altrimenti si rischia di non poter trasferire il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione).

 Il modello U2 va presentato presso l’ufficio per l’impiego del paese in cui si sta cercando un’occupazione all’atto dell’iscrizione in qualità di “persona in cerca di lavoro”. Per evitare interruzioni nel versamento dell’indennità di disoccupazione é necessario fare l’iscrizione presso i servizi per l’impiego almeno sette giorni prima di partire. Se l’iscrizione avviene successivamente a questa data, la prestazione sarà erogata soltanto a partire dalla data di iscrizione.

L’indennità di disoccupazione viene versata direttamente alla persona interessata dall’ufficio per l’impiego o dall’istituto competente del paese che eroga l’indennità.

L’indennità di disoccupazione può essere versata per un periodo di 3 mesi, sempre che il richiedente abbia seguito l’iter precedentemente illustrato in maniera corretta e, nel frattempo, non abbia trovato un lavoro. L’ufficio per l’impiego o l’istituto di previdenza sociale del paese che eroga l’indennità può estendere tale periodo fino a un massimo di 6 mesi ma dovrà essere valutato ogni singolo caso.

MODELLO U1 – PERIODI DI CONTRIBUZIONE

Mentre con il modello U2 chiedo di trasferire l’indennità di disoccupazione nel nuovo paese di residenza con il modello U1 chiedo l’indennità solo nel nuovo paese a seguito di perdita di lavoro ma vediamo nel dettaglio.

Se mi trasferisco in un altro paese per andare a prestare una nuova attività lavorativa e successivamente perdo il lavoro e devo chiedere l’indennità di disoccupazione, potrebbe essere necessario avvalersi delle informazioni contenute nel modello U1 per valutare il proprio diritto.

A differenza del modello U2 il modello U1 certifica i periodi di contribuzione e di attività lavorativa prestati in qualità di lavoratore dipendente o autonomo, che saranno presi in considerazione ai fini del diritto all’indennità di disoccupazione.

Sarebbe opportuno richiedere il modello U1 presso l’ufficio per l’impiego o l’istituto di previdenza sociale presso il quale si è assicurati in quel momento per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione e se si ha l’intenzione di andare a lavorare in un altro paese dell’UE.

Ad ogni modo se il modello U1 non viene presentato, gli istituti di previdenza si scambieranno le informazioni necessarie per via telematica.

FORMULARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PENSIONE IN CONVENZIONE

Quando si presenta una domanda di pensione in convenzione internazionale con altri Stati il collegamento con l’istituto previdenziale competente (nel caso dell’Italia: l’INPS e la Cassa Svizzera di Compensazione di Ginevra) avviene con la trasmissione dei formulari relativi alla certificazione dei periodi assicurativi nazionali dell’assicurato – il formulario E205/IT – e secondo la domanda di pensione in regime internazionale si compila il formulario europeo interessato: E202/IT per la pensione di vecchiaia, E203/IT
per la pensione ai superstiti e E204/IT per la pensione diretta di invalidità/inabilità, alla quale sarà allegato il formulario E213/IT, relativo alla “perizia medica particolareggiata”.

Sulla base della modulistica indicata l’organismo estero potrà esprimersi in merito all’accoglimento o al rigetto della domanda. Ogni prestazione pensionistica viene attribuita con il raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dallo Stato estero competente.

Per maggiori informazioni o l’inoltro delle domande citate potete rivolgervi gratuitamente presso i nostri uffici Inas Svizzera, dove operatori e responsabili saranno a vostra disposizione per aiutarvi nel disbrigo della documentazione per la prestazione da voi richiesta.

 

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