Frontalieri e telelavoro, nuovo accordo tra Svizzera e Italia

Sarà possibile svolgere le proprie mansioni da remoto fino a un massimo del 25% dell’orario lavorativo. Il telelavoro non ha ripercussioni né sullo Stato legittimato a imporre il reddito da attività lucrativa dipendente né sullo statuto di lavoratore frontaliere.

Di Redazione 11 giugno 2024

 

La consigliera federale Karin Keller-Sutter e il ministro dell’Economia e delle Finanze italiano Giancarlo Giorgetti hanno firmato un Protocollo di modifica dell’accordo sui frontalieri, attualmente in vigore, rispetto al tema del telelavoro.

In base a quanto previsto, dal 1° gennaio 2024 i lavoratori frontalieri possono svolgere da remoto, presso il proprio domicilio, fino al 25 per cento del tempo di lavoro. Il telelavoro non ha ripercussioni né sullo Stato legittimato a imporre il reddito da attività lucrativa dipendente né sullo statuto di lavoratore frontaliere.

Come si legge nell’opuscolo ‘Protezione della salute sul posto di lavoro’ del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR – Segreteria di Stato dell’economia SECO, “per telelavoro sono intese tutte le situazioni in cui i dipendenti lavorano al di fuori della sede aziendale alla quale sono collegati attraverso mezzi di comunicazione elettronici”.

E ancora: “Per telelavoro a domicilio si intende qualunque attività lavorativa che il dipendente svolge a casa propria parzialmente o integralmente, in modo abituale o saltuario. Nel caso del telelavoro a domicilio, la postazione di lavoro domestica è collegata con la postazione di lavoro in azienda da uno o più mezzi di comunicazione elettronici”.

Ci sono alcune situazioni che non vengono inquadrate in quest’ambito: è il caso, per esempio, del “lavoro artigianale e industriale disciplinato dalla legge federale sul lavoro a domicilio oppure eseguito presso il domicilio altrui, per esempio per esigenze personali del datore di lavoro (aiuto domestico, lezioni private ecc.)”.

La regolamentazione d’imposizione si basa su una procedura amichevole sottoscritta dalla Svizzera e dall’Italia nel novembre del 2023. Il Protocollo di modifica firmato da poco sostituirà tale accordo amichevole. Non è prevista alcuna modifica per i punti principali della regolamentazione esistente.

Gli elementi chiave delle attuali normative rimangono invariati. Il protocollo entrerà in vigore non appena le procedure di approvazione in entrambi i paesi saranno state completate con successo e si applicherà retroattivamente dal 1° gennaio 2024.

 
Indietro
Indietro

In Svizzera 190mila persone continuano a lavorare anche dopo i 65 anni

Avanti
Avanti

Quando il riscatto universitario è valido ai fini del pensionamento