Il nuovo diritto successorio in Svizzera viene incontro alle esigenze familiari

La nuova revisione ha concesso al testatore/testatrice maggiore libertà di disposizione patrimoniale riducendo la porzione delle quote legittime spettanti.

di Valeria Angrisani Patronato Inas / 11 luglio 2024

 

Sono residente in Svizzera da oltre 40 anni. Ho ereditato dei beni in Italia dai miei genitori e in Svizzera ho acquistato la casa in cui risiedo. Visto che gli anni passano troppo velocemente, vorrei avere giusto qualche informazione generale su come funziona la successione in Svizzera rispetto all’Italia. Faccio presente che non mi sono mai sposato, ma convivo felicemente da molti anni. Vengono attribuiti gli stessi diritti anche per le coppie non sposate e non registrate? In attesa di vostro riscontro, cordiali saluti.

Ettore V. – Villeneuve

Gentile signor Ettore,

non tutti sono a conoscenza che dal primo gennaio 2023 il diritto successorio svizzero è stato soggetto a revisione proprio per venire incontro alle nuove esigenze familiari.  Attualmente le situazioni familiari sono cambiate e bisogna tener conto di famiglie allargate o rapporti di convivenza che necessitano le stesse tutele delle coppie sposate.

La nuova revisione ha concesso al testatore/testatrice maggiore libertà di disposizione patrimoniale riducendo la porzione delle quote legittime spettanti. Quest’ultime restano sempre in vigore ma sono state ridotte alla metà dell’eredità lasciando libero il testatore o testatrice di disporre del 50% del patrimonio come ritiene opportuno. La porzione di legittima che prima era concessa ai genitori è stata completamente abolita ed è stato ampliato il diritto di usufrutto nei confronti del coniuge o del partener registrato.

È importante sottolineare che con la nuova revisione i cambiamenti vengono presi in considerazione nel momento in cui è presente un testamento. In mancanza di tali disposizioni, viene applicata la successione legale e l’eredità viene divisa come di consueto. Per le coppie sposate in base al diritto del regime matrimoniale dei beni, viene attribuito metà dei beni al coniuge superstite e metà ai figli. Le coppie in concubinato, sempre in mancanza di disposizioni testamentarie, non vengono prese in considerazione nella successione legale.

Si ricorda pertanto, l’importanza di predisporre un testamento per tutelare maggiormente i propri interessi e le persone care. In tal caso, mentre il testatore/testatrice in precedenza poteva decidere liberamente solo del 3/8 della propria quota libera disponibile, oggi il suo diritto di disporre liberamente passa al  50%. Anche il diritto di usufrutto per il coniuge o partner registrato superstite è stato ampliato del 50% rispetto al precedente 25%,  diritto che decade in caso di passaggio a nuove nozze.

Tutti i Cantoni prevedono un’imposta sulle successioni e l’importo varia in base:  al Cantone di competenza, la persona che eredita ed il valore del bene ereditato. Più il grado di parentela è stretto e minore è l’aliquota prevista per l’imposta da pagare. In compenso non sono previste imposte federali sulle successioni come indicato nell’art. 24 lett. a LIFD.

Gentile signor Ettore, un notaio potrà darle maggiori informazioni in merito ai costi testamentari ed i requisiti di validità richiesti.

Distinti saluti,

Valeria Angrisani

 
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