Enasarco, novità per gli iscritti

L’Enasarco è una fondazione di previdenza integrativa per gli agenti e rappresentanti di commercio, i cui periodi di contribuzione non possono essere cumulati con quelli versati nelle varie gestioni dell’INPS, all’estero o presso una cassa professionale.

di Ufficio comunicazione e stampa Patronato ACLI Svizzera / 25 luglio 2024

 

L’Enasarco è una fondazione di previdenza integrativa per gli agenti e rappresentanti di commercio. Essendo, appunto, un ente privato di previdenza integrativa i periodi di contribuzione non possono essere cumulati con quelli versati nelle varie gestioni dell’INPS, all’estero o presso una cassa professionale e il diritto alle prestazioni è pertanto con requisito autonomo.

La necessità di raggiungere prima i 15 e poi i 20 anni minimi di contribuzione accreditati presso la fondazione e non essendoci la possibilità di farsi rimborsare quanto versato, ha portato diversi lavoratori del settore, a seguito di un cambiamento di lavoro o al trasferimento all’estero, a non perfezionare i requisiti per la prestazione e perdere così ogni diritto.

La norma generale richiede agli iscritti il raggiungimento della cosiddetta Quota 92 (gli uomini) o Quota 91 (le donne), ossia il risultato della somma dell’età anagrafica (che non può essere inferiore ai 67 anni) e quella contributiva (che non può essere inferiore ai 20 anni).

Da gennaio di quest’anno, la fondazione ha introdotto una nuova forma pensionistica riservata solo a chi si è iscritto dal primo gennaio del 2012, dando la possibilità a questi lavoratori di andare in pensione senza attendere il raggiungimento delle Quote previste.

Si tratta della Rendita Contributiva Enasarco e la si ottiene al raggiungimento del requisito anagrafico ordinario, 67 anni (sia per gli uomini che per le donne) con almeno 5 anni di contributi ed un’iscrizione dal 01/01/2012.

Il calcolo dell’importo di questa pensione avviene con il sistema contributivo e viene ridotto del 2% per ogni punto mancante al raggiungimento della Quota di riferimento stabilita dalla norma generale.

Per questa tipologia di pensione, passati 5 anni di titolarità e raggiunti i 72 anni d’età anagrafica, viene data la possibilità di richiedere un Supplemento di Rendita, sia in modo diretto sia per mezzo dei Patronati.

Come in altri casi, alla morte dell’assicurato o del titolare di rendita, i superstiti possono richiedere alla cassa una Rendita di Reversibilità (nel caso la persona deceduta fosse già titolare di pensione) oppure una Rendita Indiretta (nel caso invece la persona deceduta fosse ancora in attività).

I nostri uffici sono a disposizione per ulteriori approfondimenti e informazioni.

 
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