Previdenza professionale svizzera e trasferimento all’estero

Le prestazioni erogate dalle assicurazioni professionali per il secondo pilastro sono soggette a tassazione nel momento in cui si chiede il versamento della prestazione: in Italia una apposita legge stabilisce l’aliquota del 5% di imposte per il pagamento della prestazione sia sotto forma di rendita mensile, che sotto forma di capitale.

di Roberto Crugnola Coordinatore Patronato INAS-CISL Svizzera / 17 aprile 2024

 

Buongiorno,

sono una ex lavoratrice frontaliera che ha terminato di lavorare in Svizzera alla fine di ottobre, per iniziare una attività dipendente in Italia. Vorrei alcuni chiarimenti in merito a una serie di documenti che ho ricevuto dall’assicurazione secondo pilastro. In particolare mi sembra che mi chieda dove versare l’importo che ho versato. Cosa devo fare? Le invio in allegato la documentazione ricevuta. Grazie.

Antonella R., Luino.

Gentile signora Antonella,

la documentazione che mi ha inviato indica qual è la sua situazione dell’assicurazione secondo pilastro, aggiornata alla data di cessazione dell’attività lavorativa. Il certificato assicurativo indica due valori: la parte obbligatoria e la quota complessivamente versata (dipendente e datore di lavoro), oltre agli interessi maturati.

La parte obbligatoria è la contribuzione versata secondo il minimo previsto dalla legge federale. Nel suo caso il regolamento dell’assicurazione prevedeva un versamento superiore al minimo obbligatorio, generando di conseguenza un maggior versamento. La differenza tra l’importo effettivamente versato e l’importo secondo i minimali di legge in termini tecnici è chiamato “parte sovra obbligatoria”.

Nella mail mi ha scritto che ha iniziato a lavorare in Italia, in questo caso ha la possibilità di ritirare immediatamente la parte sovra obbligatoria, mentre la parte obbligatoria deve restare in Svizzera.

Se dovesse decidere di ritirare la parte sovra obbligatoria, occorre attenersi a quanto indicato nel promemoria allegato al conteggio, in particolare al punto “Trasferisco il mio domicilio in uno Stato membro dell’UE/AELS e rimango assoggettato/a ad una assicurazione obbligatoria per la vecchiaia l'invalidità e il decesso”.

Portando in uno dei nostri uffici la documentazione richiesta - in particolare certificato di residenza, dichiarazione di annullamento del permesso di lavoro frontaliero, se coniugata la firma del coniuge nel formulario allegato alla comunicazione-, possiamo provvedere all’inoltro della richiesta.

Per quanto concerne invece la parte obbligatoria dell’assicurazione, l’istituto di previdenza indica tre possibilità di scelta:
-aprire una “polizza di libero passaggio” presso la loro assicurazione,
-aprire un conto di libero passaggio presso una banca,
-oppure far trasferire l’importo presso la Fondazione Istituto Collettore, che è un ente appositamente creato per la gestione di tutte quelle posizioni dell’assicurazione secondo pilastro di ex lavoratori in Svizzera, che non hanno ancora perfezionato i requisiti per ottenere una prestazione previdenziale e al momento non hanno iniziato una nuova attività lavorativa in Svizzera, soggetta alla previdenza professionale.

Non vi sono differenze sostanziali tra le tre alternative indicate, in quanto anche in questo caso una legge federale regolamenta le condizioni minime assicurative. Occorrerà eventualmente verificare se le alternative indicate prevedono un costo per la gestione della polizza di libero passaggio.

Da ultimo ritengo opportuno evidenziare che le prestazioni erogate dalle assicurazioni professionali per il secondo pilastro sono soggette a tassazione nel momento in cui si chiede il versamento della prestazione, in Italia una apposita legge stabilisce l’aliquota del 5% di imposte per il pagamento della prestazione sia sotto forma di rendita mensile, che sotto forma di capitale.

Spero di avere risposto alle sue domande, resto comunque a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti,

 
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