Approvato il Ddl Lavoro, ora si può sanare un’omissione contributiva
Con il nuovo disegno di legge, la rendita vitalizia diventa un istituto imprescrittibile per i lavoratori con la possibilità di recuperare i contributi omessi dal datore di lavoro.
Di Valeria Angrisani responsabile Inas Losanna e regione / 10 gennaio 2025
Lo scorso 11 dicembre, il Senato della Repubblica italiana ha definitivamente approvato il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di lavoro», o Ddl Collegato Lavoro 2024, in cui l’articolo 30 interessa i lavoratori dipendenti e i lavoratori a contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e riguarda i contributi non versati per inadempimento del datore di lavoro o del committente.
La norma prevede che i lavoratori, i cui periodi lavorativi non coperti da contribuzione sono già caduti in prescrizione, per trascorso termine decennale, potranno comunque richiedere all’Inps la costituzione di una rendita vitalizia con il pagamento di un onere simile a quello della domanda del riscatto come disciplinato dall’art. 13 della legge n. 1338/1962.
Fino ad oggi, la domanda veniva presentata dal lavoratore o dal datore di lavoro all’Inps nei termini previsti dalla legge, altrimenti non era possibile recuperare un eventuale vuoto contributivo. Il Ddl Collegato Lavoro 2024 ha aggiunto una nuova opportunità per tutelare il lavoratore che non ha visto versati i suoi contributi nei tempi dovuti e che subisce di conseguenza il mancato perfezionamento del diritto a una prestazione pensionistica oppure una riduzione della pensione futura.
La novità consente in pratica di resuscitare periodi di lavoro caduti in oblìo. Come accennato in precedenza, la compensazione è a carico del lavoratore che potrà pagare di tasca propria all’Inps una data somma per finanziare i contributi mancanti e costituire una rendita vitalizia senza la previsione di alcun termine di prescrizione. L’onere da versare sarà determinato con i gli stessi criteri utilizzati per il calcolo dell’onere da riscatto. Sarà importante, se non fondamentale, dimostrare l’effettiva esistenza di un rapporto lavorativo per essere costituita la rendita vitalizia. Nella domanda da presentare all’Inps dovranno essere forniti anche dei documenti dai quali possa risultare, in maniera certa, la sussistenza del rapporto di lavoro, altrimenti la domanda non potrà essere accolta.
Il messaggio del presidente del Patronato Inas Cisl
«Non si tratta di comunicare un mero atto legislativo ma vogliamo sottolineare che questa norma pone fine ad una battaglia che, come Presidenza, abbiamo portato avanti in questi anni. L’art. 30 ripropone la norma che consente la costituzione della rendita vitalizia per i contributi prescritti e non versati a carico dei lavoratori», dichiara Gigi Petteni, presidente del Patronato Inas Cisl.
«Come sapete, da ottobre 2020, l’Inps, dando una propria interpretazione giurisprudenziale, ha bloccato tutte le richieste presentate da persone che avrebbero potuto accedere a questo istituto normativo esistente sin dal 1962», prosegue il presidente Petteni: «Una situazione incresciosa che ha prodotto disagio ed ingiusta negazione di un diritto ad oltre diecimila utenti, non solo in Italia ma anche all’estero e pensiamo, in particolare, ai nostri connazionali in Venezuela che negli ultimi anni non hanno potuto accedere alla prestazione pensionistica. Tante sono state le sollecitazioni che abbiamo fatto come Inas Cisl ai vari livelli istituzionali tra cui l’interpello al Ministro del Lavoro in data 24 febbraio 2020. Il nostro contributo è stato determinante anche questa volta!».
La costituzione della rendita vitalizia rappresenta un rimedio al danno subito per il mancato versamento dei contributi, ponendo le persone interessate nella stessa situazione previdenziale in cui si troverebbero se i loro contributi fossero stati regolarmente versati. Come già detto, negli ultimi anni, la maggior parte delle sedi Inps ha rifiutato la costituzione della rendita vitalizia per intervenuta prescrizione, anche con onere a carico del lavoratore. Oggi la prescrizione per la rendita vitalizia rimane valida soltanto per il datore di lavoro, ma non lo è più per il dipendente interessato.