La rendita delle vedove non sarà più a vita

Il Consiglio federale ha tramesso il 23 ottobre al Parlamento un testo che elimina la disparità di trattamento fra vedove e vedovi. Una riforma che oltre un mese più tardi rimane con tanti interrogativi.

di Gaetano Vecchio presidente Acli Argovia 2 dicembre 2024

 

Secondo le disposizioni vigenti, le vedove hanno diritto alla rendita ai superstiti per tutta la vita (ossia fino al raggiungimento del diritto ad una propria rendita di invalidità o vecchiaia) anche se non hanno figli, mentre i vedovi soltanto fino al raggiungimento della maggiore età dell’ultimo figlio. Come si ricorderà, però, in seguito ad un lungo contenzioso legale, nel 2022 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha rilevato una disparità di trattamento tra i sessi, ordinando alla Svizzera di volersi adeguare e da allora, infatti, è stato applicato un regime transitorio in base al quale anche ai vedovi con figli viene versata una rendita a vita, in attesa di una nuova legge. Lo scorso 23 ottobre, il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento una riforma che oltre un mese più tardi rimane con tanti interrogativi. 

Quali sono le proposte del Governo?

La revisione proposta ha lo scopo di garantire un sostegno mirato ai superstiti nella fase successiva al decesso del partner o fintantoché hanno figli a carico. Tiene inoltre conto delle persone a rischio di precarietà in seguito alla vedovanza, come pure di situazioni difficili legate all’età. Al di là di questi periodi delicati, non è però più giustificato il versamento di rendite vitalizie indipendentemente dalla situazione finanziaria degli assicurati.

Quali sono dunque i diritti delle persone che diventeranno vedove dopo l’entrata in vigore della riforma?

  • Verrà concessa una rendita al genitore superstite fino al compimento dei 25 anni dell’ultimo figlio, indipendentemente dallo stato civile e dal sesso; è previsto il prolungamento del versamento oltre i 25 anni in caso di assistenza a un figlio con disabilità.

  • Verrà concessa una rendita transitoria di vedovanza della durata di due anni alle persone che non hanno più figli a carico. Questa prestazione sarà accordata sia alle persone sposate che a quelle divorziate che ricevevano un contributo di mantenimento dalla persona deceduta.

  • Ci sarà una copertura tramite le prestazioni complementari per le vedove e i vedovi di almeno 58 anni al momento della morte del coniuge, o dell’ex coniuge, e senza più figli a carico, se il decesso comporta una situazione di precarietà.

  • Nell’assicurazione contro gli infortuni, verrà concessa una rendita anche ai vedovi se, al decesso della moglie, hanno figli che non hanno più diritto a una rendita o hanno compiuto 45 anni, come è attualmente previsto per le vedove.

Cosa succede alle persone che all’entrata in vigore della riforma percepiscono già una rendita vedovile?

  • Le rendite correnti sono mantenute per le persone vedove di 55 anni e oltre.

  • Sono eliminate le rendite per le persone di età inferiore ai 55 anni entro due anni dall’entrata in vigore della riforma, tranne se hanno ancora figli a carico.

  • Le rendite sono mantenute per i beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI di 50 anni e oltre.

La riforma non interesserà il diritto alla rendita per vedove e per vedovi della previdenza professionale (Cassa pensione), dato che in questo settore non vi è alcuna disparità di trattamento tra uomini e donne. La rendita della previdenza professionale è versata in linea di principio fino alla morte o al nuovo matrimonio del coniuge superstite. Numerosi istituti di previdenza prevedono già prestazioni per superstiti per le persone che provvedono al mantenimento di un figlio comune.

La riforma prende in considerazione anche il fabbisogno di finanziamento dell’AVS e le finanze della Confederazione. Se entrerà in vigore nel 2026, permetterà di ridurre le spese dell’AVS di circa 350 milioni di franchi nel 2030, 70 dei quali andranno a sgravare il bilancio della Confederazione. Queste cifre tengono conto delle prospettive finanziarie aggiornate dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali del 16 settembre 2024 e del finanziamento della tredicesima rendita AVS.

 
Corriere dell’italianità


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