Ricongiungimento famigliare in Svizzera
La Confederazione prevede una normativa facilitata per i cittadini dell’Unione europea, ma il trasferimento va pianificato con attenzione e consapevolezza dei rischi.
Di Patronato Acli Ufficio comunicazione e stampa / 18 settembre 2024
Il trasferimento all’estero delle famiglie passa spesso dal ricongiungimento al famigliare che, partito in «avanscoperta», ha trovato nel Paese ospitante un luogo adatto al progetto di vita della propria famiglia. Ora, a seguito di alcune richieste sul Ricongiungimento famigliare in Svizzera, giunte di recente presso vari nostri uffici, ci è parso utile discostarci per una volta dall’ambito della previdenza italiana e svizzera, ed approfittare di questo spazio informativo per segnalare alcuni punti da tenere in considerazione.
E’ vero che sono oramai lontani i tempi, così ben descritti da Concetto Vecchio nel suo libro Cacciateli! Quando gli immigrati eravamo noi, in cui i nostri connazionali si recavano in Svizzera con permessi di lavoro stagionali che interdicevano loro di avere con sé la propria famiglia e li/le obbligavano a vivere lontano dai propri cari, o a tenerli nascosti alle autorità elvetiche. Altrettanto vero è che ai cittadini dell’Unione europea, la Confederazione riserva qualche diritto in più rispetto a cittadini di altri Paesi e consente una procedura facilitata in questo ambito.
Tuttavia è utile ricordare che, anche per i cittadini Ue, il ricongiungimento famigliare non è sempre un diritto sancito dalla legge svizzera. Rimane spesso una possibilità che verrà valutata dalle autorità preposte, in base al raggiungimento di specifici requisiti.
Cominciamo col dire che, delle varie tipologie di permessi, «L» per dimoranti temporanei, «B» di dimora e «C» di domicilio, per esempio, solo i titolari di quest’ultimo, premesso il raggiungimento dei requisiti stabiliti, possono far valere il diritto al ricongiungimento. Ai titolari dei permessi L o B, invece, la possibilità di ricongiungersi su territorio elvetico alla propria famiglia dovrà essere concessa dalle autorità predisposte.
Anche se può apparire una banalità, ricordiamo che quando parliamo di ricongiungimento famigliare, parliamo di famiglia, ovvero di un’istituzione sociale con legami giuridici riconosciuti. Per poter essere ricongiunti al padre o alla madre del/la proprio/a figlio/a, bisogna esservisi uniti legalmente tramite matrimonio, unione civile, ecc. Non basta la genitorialità o la semplice convivenza (in Svizzera chiamato concubinato). Inoltre non è possibile farsi ricongiungere da un membro qualsiasi della propria famiglia. Oltre al coniuge/congiunto, il ricongiungimento famigliare riguarda i discendenti di primo grado, figli e figlie fino ai 21 anni d’età o a carico, e gli ascendenti di primo o secondo grado, genitori o nonni, solo se a carico.
Poste queste premesse, possiamo ora soffermarci sui tre capisaldi che reggono la normativa federale in materia di ricongiugimento famigliare: la coabitazione, i mezzi finanziari e l’integrazione. Il primo principio, importantissimo, è quello della convivenza coi famigliari ricongiunti. Fatte salve pochissime eccezioni, la famiglia è tenuta a vivere insieme, sotto lo stesso tetto, e deve farlo in un alloggio conforme ai propri bisogni, ovvero idoneo ad accogliere tutti i membri della famiglia riunificata, secondo dettami che possono variare da Cantone a Cantone.
Un altro caposaldo è il principio di integrazione. Anche se meno stringente per i cittadini Ue, i famigliari ricongiunti sono tenuti ad integrarsi rapidamente. Questo principio guida innanzitutto i termini entro cui si può fare richiesta di ricongiungimento: 5 anni dal rilascio del permesso del famigliare residente oppure dall’insorgere del legame famigliare. Questo termine viene ridotto a 12 mesi per i figli d’età superiore ai 12 anni, proprio per incentivare una rapida integrazione dei ricongiunti, che è notoriamente più facile in giovane età.
Il principio di integrazione determinerà anche il percorso che porterà i famigliari ricongiunti ad ottenere il permesso di domicilio, ovvero di soggiornante di lungo periodo. Le autorità rilasceranno infatti ai famigliari un primo permesso di dimora della durata di un anno e subordineranno la proroga ed il rilascio del permesso di domicilio al monitoraggio del processo di integrazione.
Vi è infine il principio dei mezzi finanziari sufficienti. Si tratta delle risorse che la famiglia ha a propria disposizione per il proprio sostentamento. Queste devono bastare a coprire tutti i bisogni della famiglia, senza l’intervento degli aiuti sociali. Le linee guida che regolano il calcolo delle risorse necessarie sono quelle della CSIAS (o SKOS, o COSAS) e comprendono i premi della cassa malati, le stime di possibili spese mediche, il costo dell’affitto, il fabbisogno per uno stile di vita dignitoso e che consenta l’inclusività sociale di tutti i membri della famiglia.
Anche in questo caso, ogni Cantone è libero di valutare autonomamente se il calcolo della CSIAS sia sufficiente o se la famiglia necessiterà di maggiori risorse per vivere sul proprio territorio.
Per la valutazione del rischio che la famiglia ricongiunta finisca per gravare sugli aiuti sociali, verranno analizzate la situazione lavorativa ed economica passata, quella presente ed i suoi possibili sviluppi futuri. Un termine chiave in questa valutazione di mezzi finanziari è quello dell’ammanco, che in legalese svizzero rimanda alla stima dei bisogni economici della famiglia che resterebbero scoperti nel caso in cui il/la ricongiunto/a dovesse restare per lungo tempo. Va da sé che più questo ammanco sarà stimato esiguo e più facile sarà ottenere il ricongiungimento famigliare.
In aggiunta a quanto sopra va anche ricordato che il sistema svizzero non prevede gli aiuti sociali neanche per i titolari di permesso di breve durata o di dimora, indipendentemente dal loro ricongiungimento famigliare. E che anche il permesso di domicilio C può teoricamente essere revocato in caso di dipendenza durevole e considerevole da questo tipo di aiuti.