Riconoscimento dei titoli di studio all’estero per il diritto alla pensione di reversibilità o indiretta

Per le figlie e i figli maggiorenni che studiano fuori dall’Italia, la procedura è stata semplificata. Non c’è infatti più bisogno che le rappresentanze diplomatiche italiane rilascino la «dichiarazione di valore» per il riconoscimento dei titoli.

Di Patronato Acli Svizzera 12 novembre 2024

 

In Italia, il diritto alla pensione ai superstiti viene mantenuto da figlie e figli aventi diritto anche dopo il compimento del 18° anno di età a condizione che non lavorino e che siano studenti. Questo vale fino al compimento del 21° anno di età per chi frequenta scuole o corsi di formazione professionale e fino al 26° anno di età per chi frequenta l’università. Per far valere questo diritto, i corsi di studio all’estero devono essere riconosciuti dall’Italia, attraverso l’equipollenza con i corsi registrati al Ministero dell’Università e della Ricerca.

Ai fini previdenziali, il riconoscimento di lauree e percorsi di studio esteri è di competenza dell’ente (in genere l’Inps) che eroga la pensione. Sarà l’ente stesso a trasmettere la documentazione al Ministero. I tempi sono abbastanza lunghi in quanto, una volta ricevuta la documentazione, il Ministero ha 90 giorni di tempo per emettere il provvedimento conclusivo o per chiedere integrazioni documentali, che riapriranno la procedura concedendo di norma 30 giorni di tempo per la trasmissione dei documenti mancanti.

Per questo motivo è importante che la documentazione riguardante i corsi di studio da far riconoscere sia completa al momento dell’invio all’ente. Oltre ai documenti d’identità e all’istanza previdenziale ai superstiti, la documentazione include il Certificato di iscrizione al corso di studio e il Piano di studi personale. Questi due documenti devono essere tradotti, se in lingua diversa da quella italiana, e legalizzati dallo Stato di origine attraverso l’Apostille. Non c’è più bisogno che le rappresentanze diplomatiche italiane rilascino la dichiarazione di valore per il riconoscimento del titolo di studio, e questo rappresenta una semplificazione riguardo ai corsi effettuati in Svizzera (ma anche nei paesi UE e SEE/EFTA).

Per evitare inutili lungaggini è utile che questa documentazione venga verificata scrupolosamente con l’ufficio del Patronato che ha in carico la pratica di pensione e si occuperà poi di trasmetterla all’ente. Ricordiamo che questa procedura riguarda unicamente la documentazione per il riconoscimento del diritto alla pensione (di reversibilità o indiretta) per le figlie e i figli maggiorenni superstiti. Non è invece applicabile al riconoscimento del titolo di studio per ragioni di lavoro, studio o permesso di soggiorno.

 
Corriere dell’italianità


Dal 1962 la voce della comunità italiana in Svizzera

https://corriereitalianita.ch
Indietro
Indietro

Pensione di reversibilità, una tantum di due annualità al superstite che contrae nuove nozze

Avanti
Avanti

Permesso G in Svizzera e disoccupazione