Come si calcola la pensione svizzera, prima e dopo il pensionamento
In Svizzera, con la riforma AVS 21, è stata introdotta la possibilità di richiedere, una sola volta, un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, ossia 65 anni, se si prosegue l’attività lavorativa.
Di Valeria Angrisani responsabile Inas Cisl Svizzera romanda 1 maggio 2025
Salve, mi chiamo Giacomo, sono residente in Svizzera e sono prossimo al pensionamento. Dovrei lavorare ancora quattro anni per raggiungere l’età di riferimento richiesta dall’AVS ma vorrei sapere come si calcola la pensione svizzera. Sono preoccupato dell’importo che dovrò percepire perché mi sono trasferito in Svizzera in età adulta per motivi personali. In proposito è possibile avere già un calcolo di quanto mi sarà attribuito? Posso proseguire l’attività lavorativa anche dopo il pensionamento? Vi ringrazio per la risposta, cordiali saluti.
Giacomo P., Paudex
Gentile signor Giacomo,
nel calcolo della rendita di vecchiaia i principali fattori presi in considerazione sono i seguenti:
• Gli anni di contribuzione.
• Il reddito proveniente dall’attività lucrativa.
• Gli accrediti per compiti educativi o assistenziali.
Ma vediamo meglio nel dettaglio. Per quanto riguarda gli anni di contribuzione, avranno diritto a ricevere una rendita completa tutti coloro i quali hanno adempiuto il proprio obbligo contributivo, senza alcuna lacuna, dal 1° gennaio successivo al compimento del 20mo anno di età fino al 31 dicembre dell’anno precedente il raggiungimento dell’età di riferimento, cioè 65 anni. La rendita massima infatti, viene calcolata su questa scala completa di 44 anni di attività lucrativa. Quando il lavoratore non raggiunge il numero massimo di anni indicato, nel calcolo della rendita di vecchiaia, si parla di contribuzione incompleta e verrà concessa una rendita parziale come nel suo caso.Per colmare le lacune contributive, possono essere considerati gli anni di giovanili di lavoro conseguiti dal 1° gennaio successivo il compimento dei 17 anni al 31 dicembre dell’anno in cui si compiono 20 anni di età. Gli anni di gioventù possono essere conteggiati solo al momento del calcolo definitivo della rendita di vecchiaia quando si raggiungerà l’età di riferimento e non prima.
Proprio come lei, molti connazionali si sono trasferiti in Svizzera in età adulta avanzata, di conseguenza, il calcolo della rendita di vecchiaia sarà già di per sé parziale, non raggiungendo il massimo della scala, ossia 44 anni di contribuzione. Con la riforma AVS 21 è stata introdotta la possibilità di richiedere, una sola volta, un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, se si prosegue l’attività lavorativa.
Le persone che hanno raggiunto l’età di riferimento ed esercitano ancora un’attività lucrativa continuano a versare contributi, ma questi vengono riscossi soltanto sulla parte del reddito da lavoro che eccede la cosiddetta franchigia, pari a 16 800 franchi all’anno. In tal caso le persone interessate possono scegliere se farsi applicare o meno la franchigia. Hanno anche la possibilità di rinunciarvi e pagare i contributi sulla totalità del loro reddito da lavoro.
Si può scegliere in ogni momento quando richiedere il nuovo calcolo ma, come indicato in precedenza, può essere effettuato solo una volta.
Fattore determinante nel calcolo della rendita di vecchiaia è anche la cosiddetta «media salariale» conseguita durante gli anni di attività lavorativa. Tutti gli anni di lavoro svolti vengono registrati sistematicamente sul conto individuale di ogni persona. La somma dei redditi conseguiti, poiché i salari percepiti all’epoca potevano essere più bassi, viene rivalutata secondo l’evoluzione della media dei prezzi e dei salari. La somma dei redditi così rivalutata viene successivamente divisa per il numero degli anni e dei mesi computabili indicati in precedenza, e il risultato finale consiste nella media dei redditi derivanti dall’attività lucrativa.
Nel calcolo della rendita di vecchiaia vengono attribuiti anche gli accrediti per compiti educativi che consistono negli anni in cui i genitori hanno preso cura dei figli fino al compimento dei 16 anni di età. Gli accrediti per compiti educativi possono essere presi in considerazione al massimo fino al raggiungimento dell’età di riferimento e per le persone coniugate, l’accredito è suddiviso a metà durante gli anni civili di matrimonio. Nel caso di genitori divorziati o non coniugati, gli accrediti per compiti educativi vengono attribuiti secondo la decisione sull’autorità parentale, se suddivisa o congiunta.
Allo stesso modo vengono considerati i compiti assistenziali per la cura di una persona che beneficiava di un assegno per grandi invalidi. Non possono essere sommati gli accrediti per compiti educativi e quelli per compiti assistenziali nello stesso tempo. Per i periodi successivi al raggiungimento dell’età di riferimento non possono più essere computati accrediti per compiti educativi o per compiti assistenziali.
Nel caso dei coniugi, chi acquisisce il diritto alla rendita di vecchiaia per primo i redditi sono inizialmente calcolati individualmente. Quando anche l’altro coniuge raggiunge l’età di pensionamento le due rendite sono ricalcolate sulla base dei redditi non dividibili prima del matrimonio e quelli divisibili durante il matrimonio. Questo calcolo viene chiamato tecnicamente «splitting». I redditi conseguiti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento non vengono più ripartiti.
Lo splitting (ripartizione dei redditi di coppia) viene effettuato anche nei seguenti casi:
• In caso di divorzio.
• In caso di vedovanza.
• Entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita di invalidità.
• Quando una persona vedova ha raggiunto l’età di riferimento.
• Quando una persona vedova ha diritto ad una rendita d’invalidità.
• Quando uno dei coniugi ha diritto a una rendita d’invalidità, e l’altro raggiunge l’età di riferimento o decede.
Attualmente, gli importi delle rendite di vecchiaia ordinarie, sempre in caso di durata di contribuzione completa e secondo il reddito annuo determinante, corrispondono a 1260 CHF per una rendita minima e a 2520 CHF per una rendita massima. Per i coniugi, la rendita massima corrisponde a 3780 CHF.
Signor Giacomo, la discussione potrebbe essere ancora integrata da ulteriori particolari e per tal motivo e soprattutto per il calcolo della rendita futura da lei richiesto, le consiglio di rivolgersi all’ufficio più vicino al suo indirizzo dove il personale Inas Svizzera potrà aiutarla nella sua richiesta. In questo modo potrà valutare la possibilità più conveniente per lei nelle scelte future da prendere.