La disoccupazione in Svizzera

Buongiorno,

sono un cittadino italiano, ma vivo in Svizzera da molti anni. Dal 2012 sono impiegato presso la stessa azienda e mi sono sempre trovato bene, ma negli ultimi mesi la mole e lo stress del lavoro sono peggiorati sensibilmente e fatico sempre di più a gestirli. Ne ho persino parlato più volte con il mio superiore, ma non abbiamo trovato una soluzione. Se mi licenziassi, avrei diritto alla disoccupazione in attesa di trovare un nuovo impiego? Ho un figlio minore e non posso permettermi di rimanere senza salario per molto tempo.

Vi ringrazio per l’aiuto fornito e se mi vorrete rispondere.

Giovanni

Egregio signore,

l’assicurazione contro la disoccupazione è una misura volta a proteggere e supportare i dipendenti in caso di perdita di lavoro, sospensione del lavoro in caso di intemperie, lavoro ridotto o insolvenza del datore di lavoro.

Questa copertura è possibile grazie ai contributi versati mensilmente in parti uguali dal datore di lavoro e dal dipendente stesso. Tutti coloro che sono esclusi dal pagamento di questi contributi, come ad esempio i lavoratori indipendenti, non avranno poi diritto al versamento delle indennità di disoccupazione.

In Svizzera, anche in caso di dimissioni volontarie, si mantiene il diritto alla disoccupazione. In questo caso, però, possono essere applicate delle sanzioni, stabilite in base al motivo delle dimissioni, che potrebbero comportare un mancato versamento della disoccupazione per un periodo più o meno lungo.

Le indennità di disoccupazione corrispondono a cinque indennità giornaliere a settimana, in base ai giorni lavorativi. Quindi, ad esempio, se la cassa disoccupazione, valutando il Suo caso, decidesse per una sanzione di venti indennità, non le verrebbe versata alcuna somma per un mese.

Per aver diritto alla disoccupazione è necessario essere domiciliati in Svizzera e aver svolto un’attività lavorativa dipendente, e quindi soggetta all’obbligo contributivo, per almeno dodici mesi nei due anni precedenti.

L’indennità di disoccupazione è generalmente il 70% del reddito percepito negli ultimi sei mesi. Il lavoratore ha, però, diritto all’ 80% del salario nel caso in cui abbia figli a carico o l’obbligo di mantenimento per figli sotto i 25 anni, come nel Suo caso.

La persona che riceve le indennità di disoccupazione è obbligata, se le condizioni lo permettono, a ricercare un nuovo impiego e sono incoraggiati anche lavori temporanei. Il reddito percepito va comunque dichiarato alla cassa disoccupazione, ma questo tipo di impieghi forniscono la possibilità di ampliare il proprio curriculum e rendono più facile la ricerca di un impiego a tempo indeterminato.

A seguirla nel suo percorso, sarà la cassa disoccupazione che avrà scelto. La invitiamo a porre particolare attenzione a questa scelta, perché è solitamente vincolante per tutta la durata del termine quadro per la riscossione della prestazione.

Nel caso in cui, esaurisse le indennità di disoccupazione che ha a disposizione prima di aver trovato un nuovo collocamento e non avesse diritto a una proroga o a un’altra forma di indennità, può verificare presso il proprio comune di domicilio se richiedere delle prestazioni di sostegno sociale.

Speriamo di aver risposto in modo soddisfacente al Suo quesito, nel caso avesse bisogno di informazioni più dettagliate, La invitiamo a recarsi presso il comune di domicilio o presso l’ufficio regionale di collocamento competente.

Ufficio Comunicazione e stampa
Patronato ACLI Svizzera

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