Lavoratori frontalieri e disoccupazione

di Valeria Angrisani, Responsabile Inas Losanna e regione

In foto la sede Inps di Roma

Buongiorno,
essendo frontaliere con permesso G, residente a Milano, che tipo di indennità di disoccupazione mi verrebbe riconosciuta? Quella Svizzera o quella Italiana?
Grazie per rispondere alla mia domanda.

Davide C.

Signor Davide,

come indicato dall’articolo 65 del Regolamento Europeo 883/04 il lavoratore frontaliere, indipendentemente dalla sua nazionalità, ha il diritto di richiedere l’indennità di disoccupazione nel proprio Stato di residenza. Nel tuo caso, quindi, dovrai richiedere la disoccupazione “NASPI” in Italia ed erogata dall’Istituto INPS.

La domanda NASPI deve essere presentata appena terminato il contratto di lavoro ed al più tardi entro 68 giorni.

L’indennità di disoccupazione è erogata per la metà dei mesi lavorati negli ultimi 4 anni per un massimo di 2 anni.

Nel caso in cui ci sia uno stato di disoccupazione involontario dovuto a licenziamento, dimissioni per giusta causa o termine del contratto a tempo determinato; sarà necessario far valere almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti il termine del contratto e 30 giornate di lavoro effettive negli ultimi 12 mesi.

La documentazione necessaria per fare la domanda di disoccupazione NASPI è la seguente:

  • Fotocopia carta d’identità e codice fiscale.
  • Copia della lettera di licenziamento.
  • Copia del permesso di lavoro “G”.
  • Modulo SR-163, da fare compilare alla propria banca/posta in Italia.
  • Attestato del datore di lavoro internazionale e attestato del datore di lavoro. I due moduli vanno fatti compilare al datore di lavoro; è necessaria una copia dei moduli per ciascuno dei datori di lavoro avuti in Svizzera negli ultimi quattro anni.
  • Il modulo PD U1 compilato dalla Cassa disoccupazione.

Che cos’è il modulo PD U1?

Il modulo PD U1 serve a richiedere il versamento dell’indennità di disoccupazione in uno Stato dell’UE. Nel modulo è indicato quanto tempo l’assicurato ha lavorato in Svizzera con l’importo della sua retribuzione e consente di far valere tali periodi all’estero.  Il modulo è rilasciato dalla cassa disoccupazione svizzera.

Per il rilascio del modulo PD U1 la cassa disoccupazione ha bisogno dei seguenti documenti:

  • Modulo «Richiesta di rilascio del modulo PD U1»
  • Modulo «Attestato del datore di lavoro internazionale»

Importante: occorre un attestato del datore di lavoro per ogni azienda in cui si è svolta attività lavorativa in Svizzera.

  • Conteggi salariali o certificati di salario degli ultimi 3 anni
  • Copia di un documento d’identità valido (passaporto / carta d’identità)

Si consiglia di richiedere il modulo PD U1 quanto prima, se possibile già durante il termine di disdetta. L’indennità di disoccupazione, infatti, non prevede un versamento retroattivo e il diritto ha validità dal momento dell’iscrizione alle autorità estere competenti. Quindi per non rischiare di perdere parte dell’indennità, è consigliabile iscriversi presto alla disoccupazione nel Paese di domicilio. Se la cassa disoccupazione riceve la documentazione completa, il modulo PD U1 viene rilasciato presto e si può richiedere anche se si vive già all’estero.

Per ulteriori informazioni può rivolgersi ai nostri uffici di Patronato Inas che, gratuitamente, potranno aiutarla nella presentazione della domanda.

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