Morire perchè donne

L’1 febbraio 1945 veniva introdotto in Italia il suffragio universale su proposta di De Gasperi e di Togliatti. Con un’unica eccezione: le prostitute schedate che “esercitavano il meretricio fuori dai locali autorizzati” (leggi: case chiuse). Il voto alle donne consentì, 13 anni dopo, alla Senatrice Lina Merlin di vincere la battaglia per abolire la prostituzione legalizzata in Italia e quella odiosa restrizione.

Nel 2020, 75 anni dopo aver riconosciuto il diritto ad esprimere la proprio opinione anche all’interno delle istituzioni, non possiamo che constatare che le donne continuano a non avere vita facile. Anzi a non averla per niente.

In una settimana 6 morti. Le vittime sono donne, alcune madri, alcune in attesa di diventarlo, giovani, giovanissime, di mezza età.

Un bollettino di guerra in un settore di nicchia se si pensa che gli omicidi in Italia sono diminuiti tanto da essere all’ultimo posto in Europa; eppure i dati sul femminicidio (neologismo che dà la misura della persistenza del reato) rimangono stabili.

Per “femminicidio”, mutuando la definizione data da Diana Russell nel 1992 si intende: “una violenza estrema da parte dell’uomo contro la donna proprio perché donna. Quando parliamo di femminicidio quindi non stiamo semplicemente indicando che è morta una donna, ma che quella donna è morta per mano di un uomo in un contesto sociale che permette e avalla la violenza degli uomini contro le donne.”

“Secondo il rapporto EURES
i femminicidi sono il 38% degli omicidi
commessi in Italia nel 2019.”

I femminicidi familiari sono l’85% dei femminicidi e i femminicidi di coppia sono il 75% di quelli familiari.  E il primo mese del 2020 non sembra indicare un’inversione di rotta.

Sul femminicidio sono stati scritti moltissimi testi. Si è sviscerato ogni aspetto del reato. Si sono analizzati i cambiamenti sociali, a cui evidentemente non è corrisposto un cambiamento dei modelli familiari preesistenti. Si è analizzata la situazione economica, cercando di capire l’impatto che la crisi del mondo del lavoro abbia potuto avere sull’autostima dell’uomo, prima unico sostegno familiare.

Di certo, il problema è culturale e riguarda l’accettazione che un sistema con assegnazione di ruoli definiti non esiste più, perché tra gli assassini oltre a soggetti violenti, border-line, vittime a loro volta di violenza domestica, vi sono anche individui con caratteristiche compatibili con la vita sociale.

La varietà di sfumature, sociali e psicologiche e i diversi contesti, geografici e religiosi in cui questi delitti si formano fino a concretizzarsi, sono talmente varie che è difficile mappare geneticamente il reato, come si fa con un virus, per poi combatterlo.

Certo occorre imparare un nuovo alfabeto dei sentimenti ma intanto si continua a morire e questo nonostante gli impegni del Legislatore.

L’anno appena concluso ha visto, infatti, l’approvazione della legge n. 69/2019 che è intervenuta, tra gli altri, sul codice penale e sul codice di procedura penale, introducendo nuovi reati e inasprendo le pene di quelli esistenti.

Tra i nuovi vi è il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo art. 583-quinquies c.p.); il delitto di diffusione illecita d’immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. Revenge porn, inserito all’art. 612-ter c.p. dopo il delitto di stalking) e il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.), punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Per quanto concerne gli atti che in genere precedono il femminicidio, è stato previsto il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis). È stato inasprito il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) fino ad inserirlo nell’elenco dei delitti che prevedono la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere. Sono stati inaspriti il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), i delitti di violenza sessuale (artt. 609-bis e ss. c.p.), e altri delitti commessi nei confronti di minori. Inoltre, l’omicidio prevede ora le aggravanti delle relazioni personali.

Per quanto riguarda la procedura penale, è stata velocizzata l’instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere: in pratica acquisita la notizia di reato, il pubblico ministero, entro 3 giorni deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il problema è la proroga, ammessa per esigenza di tutela di minori o della riservatezza delle indagini. Mi chiedo quanto sarà possibile rispettare la lettera della legge, tenendo conto della carenza di personale o delle rimostranze da più parti mostrate nei confronti di una denuncia di maltrattamenti.

Tuttavia, a fronte di leggi più severe, perché si continua a morire? Perché le donne sono ancora in una situazione indifesa e di rischio?

A mio parere il motivo è che la violenza sulle donne è, ancora oggi, una componente della nostra civiltà (a cominciare da quando bambine ci dicono che se quel ragazzino ci tira i capelli è perché gli piacciamo, fino a sentirci lusingate se il nostro partner ci vuole “tutte per sé”). Dunque questo agire nei confronti del genere femminile, in contrasto con ogni legge, è ancora strutturale, non emergenziale.

Se fosse un’emergenza si adotterebbe una sequenza logica che è sempre la stessa: individuazione del fenomeno, comprensione degli agenti che ne determinano l’apparire, e soluzione. Purtroppo però, per sciogliere nodi così antichi e profondi la strada è lunga e costellata di perdite.

 

Continuare
Abbonati per leggere tutto l'articolo
Ricordami