Pensione anticipata di vecchiaia in Svizzera e la nuova riforma Avs

Buongiorno,

l’anno prossimo raggiungerò i 63 anni di età a marzo. Avendo lavorato come frontaliera per una decina di anni, volevo chiedere la pensione anticipata svizzera di vecchiaia. È ancora possibile? Ho letto che dal prossimo anno l’età di pensionamento per le donne sarà portata a 65 anni.

Giuseppina P. – Luino

Buongiorno,
quanto ha letto è parzialmente vero, il popolo svizzero ha votato nel 2021 in favore della proposta di legge denominata AVS 21. Come definito nel provvedimento, la modifica si è resa necessaria per garantire l’equilibrio finanziario del sistema della previdenza per la vecchiaia, senza incidere sul livello delle rendite.

Vediamo qui di seguito, i punti principali.

In Svizzera il termine “età”’ di riferimento corrisponde a “età” pensionabile. L’ età di riferimento degli uomini è fissata a 65 anni. In merito alla riforma AVS 21, l’età di riferimento per le donne sarà elevata gradualmente da 64 a 65 anni, nella misura di 3 mesi per ogni anno, a partire dalle donne nate nel 1961 la cui età di riferimento sarà 64 anni e 3 mesi.

Le donne nate tra il 1961 ed il 1969 che decideranno di accedere al pensionamento nei termini previsti dall’innalzamento graduale dell’età di riferimento, potranno beneficiare di un supplemento della rendita.

E’ prevista la possibilità di riscuotere anticipatamente la rendita, per gli uomini e le donne nate fino al 1960, il tasso di riduzione applicato ammonta a 6.8% per ogni anno intero di anticipo.

A partire dal 2024, sarà possibile anticipare il pensionamento in mesi, mentre a partire dal 01.01.2025  le donne nate tra il 1961 e il 1969 potranno accedere al pensionamento anticipato con un tasso di riduzione più favorevole.

Il passaggio dalla vita lavorativa al pensionamento è possibile in modo progressivo. Infatti dal 1° gennaio 2024 sarà possibile richiedere di riscuotere una quota tra il 20% e l’80% della prestazione e anticipare la rendita al mese esatto.

Sarà possibile rinviare il pagamento della rendita di 1 anno fino ad massimi di 5 anni.

In questo caso la rendita di vecchiaia avrà un supplemento mensile. Come per l’anticipo, a partire dal 1 gennaio 2024, sarà possibile richiedere il posticipo totale o parziale della rendita. La quota di rinvio parziale potrà essere espressa in percentuale (dal 20% fino all’80%) oppure in franchi.

Non occorre determinare in anticipo la durata del rinvio. Il diritto nasce al più presto un anno dopo il raggiungimento dell’età di riferimento e si estingue al compimento dei 70 anni.

Quando si rinvia il pagamento della rendita di vecchiaia, si rinviano contemporaneamente gli eventuali diritti a delle rendite per figli.

Per le persone che svolgono un’attività lavorativa in Svizzera e che hanno già raggiunto l’età pensionabile permane l’obbligo contributivo, o sul salario complessivo, o con una franchigia di 1’400 franchi al mese.

Il versamento dei contributi successivi al pensionamento potrà garantire i seguenti vantaggi:

  • Tener conto dei contributi AVS versati dopo i 65 anni di età;
  • colmare delle lacune contributive;
  • migliorare il reddito annuale determinante;
  • migliorare la rendita di vecchiaia (fino all’ammontare della rendita massima).

Se si continua a versare contributi dopo l’età di riferimento, sarà possibile richiedere il ricalcolo della rendita, ma unicamente su richiesta, ed una sola volta.

Il diritto sorge al più presto il mese successivo alla domanda di ricalcolo.

Vi sono ulteriori aspetti che devono essere presi in considerazione, le consiglio di conseguenza di prendere appuntamento con uno dei nostri uffici per ulteriori informazioni sulla riforma e per verificare la sua posizione previdenziale.

Roberto Crugnola, Coordinatore Patronato Inas Svizzera

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