Pensioni, Quota 103

Buongiorno,

prima di trasferirmi in Svizzera ho lavorato diversi anni in Italia. Ho letto che dal 2023 è stata introdotta la Quota 103. È possibile avere qualche informazione in merito a questa nuova possibilità di pensionamento italiano?
Grazie e saluti
Mario

Egregio signore,

la Legge di Bilancio 2023 approvata dal Parlamento italiano prevede una nuova opzione di pensionamento che prende il posto delle cosiddette Quota 100 e 102 che hanno terminato il periodo sperimentale di applicazione rispettivamente il 31.12.2021 e il 31.12.2022.

Per quanto riguarda Quota 100 e 102, è comunque importante sottolineare che chi ha raggiunto i requisiti previsti entro il termine stabilito dalla legge vi potrà accedere anche negli anni successivi.

Dal 2023 l’accesso alla pensione anticipata INPS sarà quindi possibile avendo compiuto almeno 62 anni di età e avendo all’attivo 41 anni di anzianità contributiva, con una finestra di attesa dal raggiungimento dei requisiti di 3 mesi per i lavoratori del settore privato e di 6 mesi per i lavoratori del settore pubblico.

La nuova opzione di pensionamento al momento è prevista solo nel 2023, ma anche qui, come per le altre quote, l’eventuale diritto acquisito potrà essere fatto valere anche negli anni successivi.

Le contribuzioni utili per raggiungere la soglia dei 41 anni necessari sono quelle accreditate nelle varie forme Assicurazione generale obbligatoria gestite dall’Inps, ed anche quelle versate nella Gestione separata.

Il requisito è raggiungibile anche in regime internazionale considerando oltre alla contribuzione italiana anche la contribuzione versata in altri stati convenzionati con l’Italia, Svizzera compresa.

Non sono validi ai fini di Quota 103, invece, i contributi versati nelle Casse professionali, ad eccezione dei giornalisti iscritti all’ex INPGI, che nel 2022 è confluito nell’INPS.

Per la pensione anticipata raggiunta con questa nuova “Quota” è previsto un tetto massimo all’assegno pensionistico, che non potrà superare il quintuplo del trattamento minimo: quindi l’importo mensile non potrà essere maggiore a 2.818,70 euro lordi.

La norma prevede che al raggiungimento dei requisiti utili per il diritto alla pensione di vecchiaia, sia poi messo in pagamento al pensionato l’intero importo maturato senza decurtazioni.

In merito al cumulo con redditi di lavoro, essendo una evoluzione della già nota «Quota 100» sono richiamate per intero le relative caratteristiche e condizioni.

In particolare, anche chi opta per «Quota 103» incorre sino al compimento del 67° anno di età nel divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo svolti in qualsiasi stato (ad eccezione di quelli di lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000€ annui) ed è soggetto ai medesimi obblighi dichiarativi.

I nostri uffici presenti in Svizzera sono a sua disposizione per la verifica della posizione contributiva italiana e svizzera e per determinare le sue possibilità di pensionamento.

Cordiali saluti.

Ufficio Informazioni e comunicazione
Patronato ACLI Svizzera

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