Rendita di invalidità svizzera

di Valeria Angrisani, Responsabile Inas Losanna e regione

Buongiorno, sono titolare di rendita d’invalidità svizzera da circa due anni e nei giorni scorsi, ho ricevuto una lettera da parte dell’Ufficio dell’Assicurazione Invalidità del Cantone Vaud che riportava in allegato, un questionario da compilare per la revisione della mia rendita. Cosa devo fare? Posso rivolgermi a vostri uffici per aiutarmi?

Giuseppe P., Aigle

Caro Giuseppe,
L’ufficio AI effettua regolarmente una revisione delle rendite d’invalidità, per valutare se lo stato di salute e di conseguenza la relativa capacità di guadagno del titolare della rendita, sia variato nel tempo. Queste revisioni possono determinare: la conferma della rendita in pagamento, oppure un aumento nel caso di aggravamento dello stato di salute oppure ancora, una diminuzio- ne della rendita (in alcuni casi anche la soppressione) quando lo stato di salute è migliorato.
Se il beneficiario di una rendita per- cepisce un nuovo reddito o il reddito conseguito aumenta, la rendita è sot- toposta a revisione unicamente se l’incremento supera i 1.500 franchi all’anno.
Per la legge Svizzera il concetto di invalidità è di natura economica quindi il grado d’invalidità è calcolato in base alla differenza in percentuale tra lo stipendio che il richiedente percepiva nell’ultima occupazione e lo stipendio teorico che il lavoratore potrebbe guadagnare svolgendo una nuova attività lavorativa sempre considerando le at- tuali limitazioni di salute riscontrate e dopo l’esecuzione di eventuali provvedimenti d’integrazione.
La differenza rappresenta la perdita di guadagno dovuta all’invalidità. Espressa in percentuale, essa corrisponde al grado d’invalidità.
Ad esempio: un lavoratore che percepiva nell’ultima attività uno stipendio lordo di 60’000 CHF può essere giudicato medicalmente abile nello svolgi- mento di una nuova attività lavorativa, considerando le limitazioni di salute sopravvenute, che permetterebbe di percepire teoricamente 30’000 CHF (la metà dello stipendio precedente). In tal caso l’Ufficio invalidità opterebbe per il riconoscimento di un grado d’invalidità del 50% (una mezza rendita). In Svizzera l’assicurato ha diritto a una rendita AI se, almeno per un anno e senza interruzioni, è stato incapace al lavoro per almeno il 40 % in media. Allo scadere dell’anno dovrà presenta- re ancora un’incapacità al guadagno di almeno il 40 %.

Le rendite cui si ha diritto variano secondo il grado d’invalidità:

  • Riconoscimento di almeno 40 % di invalidità = un quarto di rendita
  • Riconoscimento di almeno 50 % di invalidità = mezza rendita almeno
  • Riconoscimento di almeno 60 % di invalidità = tre quarti di rendita
  • Riconoscimento di almeno 70 % di invalidità = una rendita intera Il diritto alla rendita nasce al più presto 6 mesi dopo l’inoltro della richiesta di prestazioni AI, ma non prima del mese seguente il compimento del 18° anno d’età.

 

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