La rinuncia all’eredità in Italia

di Romeo Bertone, Patronato Acli San Gallo

Al momento della morte di un soggetto, i diritti e le proprietà del defunto sono trasferiti ai suoi eredi. Ha inizio cosi’ la cosiddetta “apertura della successione”, vale a dire il trasferimento delle proprieta’ e di altri diritti su beni mobili (conti bancari, postali, ecc.) e immobili (case, terreni, ecc.) a seguito della morte del titolare.

Se il defunto ha lasciato un testamento, si parla di successione “testamentaria”; in caso contrario, la successione si dice “legittima”. Per poter ricevere l’eredità del defunto, le persone aventi diritto devono essere “capaci di succedere” e non essere “indegne”. In questo ambito, la legge disciplina i meccanismi di accettazione e di rinuncia al’eredità.

La rinuncia all’eredità è un atto con il quale l’erede dichiara di non voler eccettare il patrimonio lasciato dal defunto; essa deve essere frutto di una scelta libera, gratuita e a favore di tutti gli altri chiamati all’eredità. La rinuncia all’eredità puo’ avvenire ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti. In questo modo, l’erede che rinuncia resta completamente estraneo alla successione ed è consapevole che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari.

La rinuncia all’eredità va fatta con una dichiarazione redatta presso un Notaio oppure presso il Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (Cancelleria della Volontaria Giurisdizione). La dichiarazione deve essere inserita nel Registro delle successioni conservato nello stesso Tribunale.

La dichiarazione di rinuncia all’eredità:

  • non deve prevedere alcuna condizione;
  • non deve prevedere alcun termine;
  • non deve prevedere alcuna limitazione (ad esempio, non si può dichiarare di rinunciare all’eredità limitatamente a un bene, accettandone invece altri)

In caso contrario, la dichiarazione è nulla, cioè non produce alcun effetto.

Secondo l’art. 480 del codice civile il diritto di accettare e di rinunciare all’eredità può essere esercitato entro dieci anni dalla data di decesso del defunto. In caso di accertamento giudiziale dello stato di figlio, tuttavia, il termine decennale inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (art. 480, 2° comma, cod. civ.).
Il termine di 10 anni può tuttavia essere abbreviato: chiunque vi ha interesse (ad esempio, un creditore personale del chiamato) può chiedere al Tribunale del luogo dove si è aperta la successione che sia fissato un termine entro il quale l’erede dichiari se accetta o rinunzia all’eredità.

Il chiamato all’eredità che fa la dichiarazione di rinuncia viene considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. In tal caso, si parla di effetto retroattivo della rinuncia (art. 521 cod. civ.).

Se il soggetto chiamato all’eredità fa la dichiarazione di rinuncia, la sua quota spetta ad altri soggetti chiamati all’eredità. In tale ambito, si distinguono due situazioni:

  • successioni legittime: se vi sono altri coeredi legittimi, la parte di colui che rinuncia viene suddivisa equamente fra questi coeredi, salvo il diritto di rappresentazione, che fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente anche nel caso in cui quest’ultimo non vuole accettare l’eredità; se invece non vi sono altri coeredi legittimi, l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse;
  • successioni testamentarie: se vi sono altri coeredi testamentari, la parte di colui che rinuncia viene suddivisa equamente fra questi coeredi, a meno che lo stesso defunto non abbia disposto una sostituzione; se invece non vi sono altri coeredi testamentari, l’eredità si devolve agli eredi legittimi.

La rinuncia all’eredità può essere impugnata sia da parte dei creditori (art. 524 cod. civ.), sia da parte dello stesso soggetto che ha rinunciato (art. 526 cod. Civ.). Nel primo caso, i creditori del soggetto che ha rinunciato possono farsi autorizzare dal Tribunale ad accettare l’eredità in nome e luogo del loro debitore, per poter soddisfarsi sui beni ereditari, ma solo fino alla concorrenza dei loro crediti. Questo diritto dei creditori si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data della dichiarazione di rinuncia. Nel secondo caso, lo stesso soggetto che ha rinunciato a un’eredità può impugnare la propria rinuncia quando è l’effetto di violenza (ad esempio perché estorta con minaccia di un male ingiusto) o di dolo (ossia di inganno), a prescindere da chi sia il colpevole. Questa impugnazione può essere fatta entro cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto l’illecito.

Gli uffici del Patronato Acli della Svizzera sono a disposizione dei cittadini per ulteriori informazioni in merito, nonché per pubblicazioni di testamento e redazione di successioni ereditarie e testamentarie.

 

 

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