Pensioni svizzere: tassazione del 5% anche su conto svizzero

Buongiorno, mi chiamo Claudio e con mia moglie stiamo pensando di trasferirci definitivamente in Italia dopo il pensionamento. In proposito vorrei sapere come sono tassate le pensioni svizzere del primo e secondo pilastro? Cordiali saluti.

Claudio M., Villeneuve

Signor Claudio,

innanzitutto, secondo quanto previsto dall’articolo 18 della Convenzione tra Svizzera ed Italia per evitare le doppie imposizioni fiscali, ovvero doppia tassazione fra i due Stati, si applica il principio generale della tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

Di conseguenza, se il titolare della pensione ha prestato la propria attività lavorativa in Svizzera in qualità di frontaliere o di residente svizzero ed è residente in Italia, le rendite del primo pilastro (AVS) e del secondo pilastro (LPP) sono imponibili solo in Italia con l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 5%.

Dal primo gennaio 2023 sono entrate in vigore alcune modifiche normative che fissano l’aliquota del 5% sulle pensioni svizzere, di qualsiasi tipo, erogate a soggetti residenti in Italia anche in caso di accredito su conti corrente svizzeri.

Finalmente con la nuova normativa (LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) viene uniformato il regime fiscale delle rendite svizzere e stabilito che l’imposizione del 5% si applica per le somme:

  • percepite da residenti in Italia;
  • ovunque corrisposte;
  • erogale, in qualunque forma e titolo, senza l’intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani.

A titolo informativo riportiamo il riferimento normativo indicato:

Art. 1 co. 77 della Legge n. 197/22: «Le somme ovunque corrisposte da  parte  dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS)  svizzera  e  da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i  superstiti  e  l’invalidità  (LPP)  svizzera,  ivi  comprese   le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in  qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite  da  soggetti  residenti  senza l’intervento  nel  pagamento  da  parte  di  intermediari  finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai  commi  1  e 1-bis ».

Questa disposizione normativa va ad integrare la legge del 1991 che aveva stabilito che le rendite AVS venissero tassate con l’aliquota fissa del 5% a determinate condizioni.

Riferimenti normativi legge 30 dicembre 1991, n. 413

Art. 76, comma 1, della Legge n. 413/91: “Le rendite corrisposte in Italia da parte dell’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta del 5% da parte degli istituti bancari italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, secondo l’accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974 di cui alla Legge n. 386/75, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia”

Comma 1-bis, dell’art. 76 della Legge n. 413/91: “La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera in qualunque forma erogate”

Mentre per il primo pilastro (AVS) la ritenuta al 5% è stata sempre applicata alla fonte per il secondo pilastro invece, se percepito il pagamento in Italia, la tassazione del 5% era applicata per il tramite degli intermediari finanziari italiani (gli istituti bancari) altrimenti se percepita su conto svizzero, subiva diverso regime fiscale.

Nel 2020 anche l’Agenzia delle Entrate aveva indicato come condizione necessaria l’accredito della prestazione pensionistica su un conto corrente italiano dando il via a diversi contenziosi, discussioni e battaglie legali.

La legge di bilancio 2023 chiarisce che la tassazione delle pensioni svizzere (rendite AVS/AI, rendite e capitali di secondo pilastro, rendite di prepensionamento) dovrà essere considerata sempre al 5%.

Inoltre tutti i contenziosi in corso dal 2015 verranno chiusi senza alcun riconoscimento di eventuali rimborso per imposte maggiorate e già versate in passato (Art. 1 cc. 78 della Legge n. 197/22).

Per ulteriori informazioni può rivolgersi presso i nostri uffici e nell’attesa, cordiali saluti.

Valeria AngrisaniResponsabile INAS Svizzera romanda

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