Procure Notarili

di Cesare Posillico, Patronato Acli Lucerna

Procure generali e speciali, orientamenti generali

L’invecchiamento generale della popolazione, e pertanto la progressiva incapacità di uomini e donne di potere svolgere in prima persona i propri interessi, oppure il fatto che alcuni atti notarili importanti (ad esempio la compravendita di una casa in Italia) non siano fattibili da parte di persone che vivono all’estero (i motivi possono essere i piu’ disparati: impegni di lavoro contingenti, lunghe trasferte, ecc.), portano una parte della nostra comunità ad entrare in contatto con l’istituto della procura.

Il presente intervento ha per oggetto il solo ordinamento italiano e le problematiche a cui vanno incontro i connazionali che vivono in Svizzera, pertanto particolare importanza avranno gli uffici notarili dei consolati italiani attivi in Svizzera.

A livello generale si noti che la procura (o delega) è disciplinata dagli articoli 1387 e seguenti del codice civile italiano, ed ha per oggetto la rappresentanza volontaria, il termine “volontaria” è di estrema importanza in quanto si tratta pertanto di un atto che non può essere imposto, da ciò ne deriva che chi rilascia una procura la può anche revocare.

La procura è utile nella misura in cui un soggetto impossibilitato possa demandare ad altri la possibilità di svolgere efficacemente degli atti. Quando un soggetto conferisce volontariamente il potere ad un altro di compiere degli atti in nome e per conto di questi, si parla di procura. Gli atti compiuti da parte del rappresentante avranno la caratteristica di essere efficaci nella sfera giuridica del rappresentato, ossia è COME SE fossero stati compiuti proprio dal rappresentato.

Per fare un esempio, Mario (nome di fantasia) delega il fratello Giuseppe (anch’esso nome di fantasia), il quale vive in Italia, per l’acquisto di un fabbricato in Italia. In questo caso il bene acquistato sarà direttamente di proprietà del rappresentato (ossia Mario), non già del rappresentante incaricato della compravendita (il fratello); Giuseppe in nessun modo e in nessuna fase della compravendita (nemmeno temporaneamente) potrà essere designato quale proprietario del fabbricato.

Forma della procura

L’articolo 1392 del codice civile italiano indica la forma che deve avere la procura. Quest’ultima non ha una forma predeterminata standard, ma vi deve essere un parallelismo tra la procura e l’atto che il procuratore va a svolgere. Ossia se parliamo della vendita di un terreno, la nostra procura dovrà avere la forma scritta (in quanto una compravendita immobiliare comporta un contratto scritto e le dovute registrazioni, sempre per iscritto, in catasto. Una delega conferita oralmente per acquistare un bene immobile non avrà alcun effetto.

Procura speciale e generale

La delega può essere speciale o generale. Quando è speciale avrà ad oggetto il compimento di uno specifico atto (“uno e uno solo”) e di tutti gli atti necessari a corredo del suo compimento  (spesso difatti per comprare o vendere una casa bisogna trattare con vari soggetti: agenzie immobiliari, acquirenti interessati, notai, pubblici uffici). Pertanto chi vuole delegare qualcuno a svolgere una compravendita immobiliare in Italia dovrà indicare al servizio notarile del consolato (per rappresentante e rappresentato): le generalità, l’indirizzo, il codice fiscale ed i dati catastali del’immobile in questione.

La procura generale invece avrà ad oggetto un numero indeterminato di atti. Generalmente la procura generale, per un numero indeterminato di atti, potrà conferire potere autorizzativo per il solo compimento di atti di ordinaria amministrazione.

Non è facile stabilire a priori cosa sia “ordinaria amministrazione” e cosa invece sia extra-ordinario. Il presente intervento vuole solo  segnalare che la procura generale è utile in casi in cui il rappresentato è molto malato (o comunque impossibilitato a muoversi) e che pertanto necessita di un appoggio continuativo inerente molti ambiti. Custom Python Development Services

La procura generale è bene che sia riposta a sole persone di altissima fiducia.

Limiti della procura

Il rappresentante deve attenersi ad osservare dei limiti ben precisi. Egli infatti non potrà mai eccedere i limiti previsti nell’atto di delega. Se, per esempio, è stato dato mandato per acquistare un bene immobile, il rappresentante non potrà intavolare trattative successive con una ditta edile per la ristrutturazione, oppure dare in affitto di sua iniziativa la casa; il suo compito consisteva semplicemente nell’acquistarla. I contratti conclusi al di fuori della rappresentanza stipulata non hanno efficacia.

Altro limite interessante alla procura è quello che riguarda gli atti cosiddetti “personalissimi”, ai quali dovrà prendere parte necessariamente l’interessato. Non sarà ad esempio possibile perfezionare un testamento a mezzo di procura, in quanto atto personalissimo (un testamento olografo deve essere scritto dal testatore “di suo pugno”).

La durata della procura

Una procura generale non ha un limite, anche la procura speciale non ha una durata massima stabilita per legge, salvo che non venga espressamente prevista. In ogni caso, resta inteso che le procure si estinguono per morte del rappresentante o per una revoca espressa da realizzarsi in forma scritta.

Costi

Per quanto riguarda i costi di una procura presso le rappresentanze consolari, ci permettiamo segnalare queste tabelle tratte dal sito del Consolato d’Italia in Ginevra:

https://consginevra.esteri.it/consolato_ginevra/resource/doc/2019/09/tariffa_consoalre_4_trim_2019.pdf

e dal sito del Consolato d’Italia in Basilea:

https://consbasilea.esteri.it/consolato_basilea/it/la_comunicazione/tariffe-consolari.html

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